Cassazione Civile, Ordinanza n. 37301/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, valorizzando un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una precedente controversia relativa alla legittimità dell'iscrizione del professionista alla gestione separata e al medesimo avviso di addebito per l'anno 2009. Con l'unico motivo l'ente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 2 e 26-31, dell'art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato il differimento al 6 luglio 2010 del termine per il versamento dei contributi per i contribuenti rientranti in specifiche condizioni legate agli studi di settore. La censura, però, era costruita come se la decisione impugnata avesse riguardato la prescrizione dei contributi, mentre la ratio della sentenza di appello era esclusivamente l'esistenza di un giudicato esterno preclusivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non era specificamente attinente al decisum della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva rigettato l'appello dell'INPS per effetto del giudicato esterno e non per una questione di prescrizione o di decorrenza del termine di versamento dei contributi. Conseguentemente, l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo che si trattasse di una probabile errata formulazione del ricorso in un contesto di contenzioso numeroso sulla medesima questione, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
richiamato dall'INPS in tema di decorrenza della prescrizione, ma ritenuto inconferente rispetto alla ragione decisoria della sentenza impugnata
art. 2941 c.c.
richiamato dall'INPS in tema di sospensione della prescrizione, ma ritenuto inconferente rispetto alla ragione decisoria della sentenza impugnata
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 2 e 26-31
richiamata dall'INPS quale disciplina della gestione separata e degli obblighi contributivi, ma non pertinente al decisum scrutinato
d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18
richiamato dall'INPS nel quadro delle norme sul versamento dei contributi
d.P.R. n. 435 del 2001, art. 17
richiamato dall'INPS in relazione ai termini di versamento
d.P.C.M. 10 giugno 2010
richiamato per il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 per talune categorie di contribuenti
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando le censure non hanno specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata
art. 96, comma 3, c.p.c.
la condanna per lite temeraria è esclusa quando non emerga mala fede o colpa grave, ma solo una probabile errata formulazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specificamente e direttamente riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza al decisum.
- Non è ammissibile trasformare in sede di legittimità una controversia definita su giudicato esterno in una contestazione diversa, ad esempio sulla prescrizione, se tale tema non ha costituito la base della decisione impugnata.
- La presenza di un giudicato esterno sul medesimo rapporto o sulla medesima causale preclude la riproposizione della questione già decisa, e il motivo di ricorso deve misurarsi con tale preclusione processuale.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una valutazione di lite temeraria che non può essere desunta dalla sola erronea impostazione del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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