Cassazione Civile, Ordinanza n. 40138/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Una erede ha convenuto in giudizio gli eredi del fratello del de cuius per ottenere l'accertamento della falsità di un testamento olografo riferito al padre e già pubblicato, la declaratoria di nullità del testamento, la conseguente divisione dei beni caduti in successione e la restituzione dei beni o del loro valore. Le convenute hanno eccepito la prescrizione dell'azione e, nel merito, hanno sostenuto che la domanda dovesse essere rigettata perché, negli anni successivi alla pubblicazione del testamento, le parti avevano stipulato diversi atti pubblici relativi ai beni ereditari. Il tribunale aveva accertato la falsità del testamento ma aveva comunque respinto le domande dell'attrice, ritenendo che ella avesse dato volontaria esecuzione alle disposizioni nulle, così integrando una ratifica tacita ai sensi dell'art. 590 c.c. La corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando gli atti pubblici intervenuti tra le parti e la condotta incompatibile con la volontà di impugnare. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 590 c.c. per impossibilità di ratifica tacita di un testamento inesistente/apocrifo; con il secondo, errore logico nell'affermazione di volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie, sostenendo che gli atti richiamati avevano avuto ad oggetto altre questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 590 c.c. non sia applicabile quando il testamento sia stato accertato come apocrifo per falsità della sottoscrizione, perché in tal caso manca in radice una disposizione testamentaria riconducibile alla volontà del de cuius. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 590 c.c.
la conferma o esecuzione tacita presuppone l'esistenza oggettiva di una disposizione testamentaria frutto della volontà del testatore; non opera se il testamento è apocrifo per falsità della sottoscrizione
art. 602 c.c.
la sottoscrizione del testamento olografo è requisito essenziale per assicurare la certezza della paternità dell'atto e la sua riferibilità al testatore
art. 342 c.p.c.
richiamato solo per l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, disattesa dalla corte territoriale
art. 348-bis c.p.c.
richiamato solo per l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, disattesa dalla corte territoriale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
Massime di principio
- La conferma o esecuzione tacita delle disposizioni testamentarie nulle ex art. 590 c.c. presuppone che esista comunque un testamento oggettivamente riconducibile alla volontà del de cuius.
- Se la sottoscrizione del testamento olografo è accertata come apocrifa, l'atto è radicalmente non riferibile al testatore e non può essere convalidato né confermato dagli eredi mediante comportamento concludente.
- La volontaria esecuzione di atti successivi o la stipula di negozi relativi ai beni ereditari non può supplire alla mancanza originaria di una volontà testamentaria autentica.
- Nel testamento olografo la sottoscrizione ha funzione autonoma e imprescindibile rispetto all'autografia delle disposizioni, perché garantisce la paternità e la responsabilità finale del testatore sull'intero contenuto dell'atto.
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