Cassazione Civile, Ordinanza n. 37591/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della contribuente, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile l’appello. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui le erano stati contestati maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre all’irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando il dovuto in conformità a una proposta conciliativa tra le parti. La contribuente aveva quindi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per asserita mancanza di specificità dei motivi, ritenendo che non contenesse autonome critiche alla ricostruzione dei fatti e alle argomentazioni giuridiche della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; la censura è stata ritenuta fondata perché dall’atto di appello risultavano critiche puntuali alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
specificità dei motivi di appello
L’appello è ammissibile quando contenga censure specifiche e puntuali alla decisione di primo grado; la declaratoria di inammissibilità è erronea se tali critiche risultano dall’atto di appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro di censura per violazione di legge processuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato come parametro di censura per omesso esame o vizio motivazionale, ma la Corte ha deciso il motivo in relazione alla violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello tributario, la specificità dei motivi va valutata in concreto, verificando se l’atto contenga critiche effettive e puntuali alla sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è censurabile in cassazione quando dall’atto di gravame emerga una contestazione autonoma delle ragioni poste a base della decisione di primo grado.
- Quando la Corte di cassazione accerta che l’appello tributario era specifico, la sentenza che ne ha dichiarato l’inammissibilità va cassata con rinvio al giudice di merito per l’esame della controversia.
- Nel processo tributario, il controllo sulla specificità dei motivi di appello non può risolversi in una valutazione meramente formale o astratta, dovendo riguardare il contenuto effettivo delle doglianze proposte.
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