Sentenza n. 2139/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento della illegittimità del silenzio rigetto da parte di A.T.M. - Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 21.08.2025; e la condanna di A.T.M. - Azienda Trasporti Messina spa alla ostensione degli atti indicati nella suddetta istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti richiesti con istanza del 21 agosto 2025, relativo a piani di esercizio, turni, cambi turno, documentazione giustificativa, cambi di sede o mansione, ferie e modalità di formazione dei turni
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, dipendenti dell'azienda con mansioni di operatori di esercizio, hanno chiesto l'accesso a documenti concernenti l'organizzazione del lavoro e l'assegnazione dei turni, tra cui i piani di esercizio e i relativi tabulati mensili, i turni giornalieri con variazioni e straordinari, le richieste e i dinieghi motivati di cambio turno, documentazione giustificativa dell'impossibilità di alcuni dipendenti a lavorare in determinate fasce orarie, gli spostamenti presso sedi diverse, l'impiego con mansioni o parametri diversi, gli ordini di servizio relativi ai cambi di mansione, le richieste di ferie e le modalità unilaterali di formazione dei turni. L'azienda ha negato l'accesso richiamando la tutela dei dati personali dei dipendenti, l'assenza di una posizione giuridica attuale e concreta di pari rango rispetto alla privacy, il divieto di controllo generalizzato e il carattere esplorativo della richiesta, nonché la tutela del proprio interesse industriale e commerciale. I ricorrenti hanno impugnato il diniego chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto e l'ostensione degli atti. Nel corso del giudizio è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei dipendenti potenzialmente controinteressati.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego relativo ai documenti sub 4), concernenti certificazioni o documenti giustificativi dell'impossibilità di alcuni dipendenti di prestare servizio in determinate fasce orarie, poiché l'interesse dedotto dai ricorrenti era generico e non dimostrava una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti della personalità o ad altri diritti fondamentali degli interessati, come richiesto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990 e dell'art. 60 d.lgs. 196/2003. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego relativo ai documenti sub 5), 6), 8) e 9), perché la richiesta non riguardava documenti già esistenti e specificamente individuati, ma informazioni o elenchi che l'azienda avrebbe dovuto formare appositamente; tali informazioni, in assenza di una forma documentale, non sono accessibili ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), e comma 4, l. 241/1990. È stato ritenuto legittimo anche il diniego relativo ai piani di esercizio in senso stretto sub 1), in quanto riconducibili all'interesse industriale e commerciale dell'azienda, tutelato dall'art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990. Il ricorso è stato invece accolto quanto ai documenti sub 2), 3) e 7), nonché quanto ai tabulati mensili dei programmi dei turni allegati ai piani di esercizio. Il Collegio ha escluso che tale richiesta costituisse un controllo generalizzato sull'operato dell'azienda: la conoscenza dei turni, delle variazioni, delle richieste di cambio turno e dei relativi dinieghi, nonché degli ordini di servizio o delle autorizzazioni per i cambi di mansione, è strumentale a verificare il rispetto del canone di buona fede nei rapporti di lavoro. Tuttavia, poiché i documenti riguardano dati e posizioni di dipendenti terzi, il TAR non ha ordinato l'immediata ostensione, ma ha annullato parzialmente il diniego e ordinato all'azienda di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con tutti i dipendenti diversi dai ricorrenti contemplati nei documenti, entro 15 giorni, assegnando loro un termine non superiore a 10 giorni per presentare osservazioni, e di adottare un nuovo provvedimento definitivo entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
si intende … per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
L'accesso documentale riguarda documenti già formati e detenuti dall'amministrazione; non impone all'amministrazione di creare nuovi documenti, elenchi o elaborazioni.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono
Le informazioni prive di forma documentale non sono accessibili mediante l'accesso documentale, salvo l'eccezione relativa all'accesso ai dati personali da parte del soggetto cui si riferiscono.
art. 24, comma 4, l. 241/1990
non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Il divieto non opera quando la richiesta è concretamente strumentale alla verifica del rispetto della buona fede nei rapporti di lavoro e non mira a un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
Consente di sottrarre all'accesso i documenti la cui divulgazione possa pregiudicare gli interessi industriali e commerciali dell'amministrazione o dell'ente.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
In presenza di dati personali di terzi, l'accesso è subordinato alla dimostrazione di un interesse concreto e giuridicamente rilevante, di rango almeno pari ai diritti della personalità o agli altri diritti e libertà fondamentali quando vengono in rilievo dati particolarmente sensibili.
art. 3 d.P.R. 184/2006
Prima di decidere definitivamente sull'accesso a documenti riguardanti soggetti terzi, l'amministrazione deve instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con i controinteressati, consentendo loro di presentare osservazioni.
art. 60 d.lgs. 196/2003
L'accesso a dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale richiede che la situazione giuridicamente rilevante da tutelare sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale.
art. 2094 c.c.
Il potere datoriale di organizzazione del lavoro non esclude, secondo la decisione, l'assoggettamento del rapporto di lavoro alla regola della buona fede.
art. 1375 c.c.
I rapporti giuridici di fonte contrattuale, compresi i rapporti di lavoro subordinato, devono essere eseguiti secondo buona fede; tale esigenza può fondare l'interesse strumentale all'accesso a documenti sull'organizzazione del lavoro.
Massime di principio
- L'accesso documentale non può essere utilizzato per ottenere informazioni o elenchi che l'amministrazione non detiene in forma di documento amministrativo e che dovrebbe formare appositamente; l'amministrazione non è tenuta a creare nuovi documenti o a elaborare dati per soddisfare l'istanza.
- Il divieto di istanze preordinate a un controllo generalizzato dell'operato amministrativo non si applica quando la richiesta di accesso è specificamente strumentale a verificare il rispetto della buona fede nell'esercizio dei rapporti di lavoro e nell'organizzazione del servizio.
- Il potere datoriale di organizzazione del lavoro non esclude l'obbligo di esercitare i rapporti di lavoro secondo buona fede; pertanto i dipendenti possono avere un interesse concreto all'accesso a turni, variazioni, richieste di cambio turno e ordini di servizio, ove tali documenti siano necessari a verificare il trattamento organizzativo riservato ai lavoratori.
- L'accesso a documenti contenenti dati personali di dipendenti terzi richiede il previo contraddittorio con i controinteressati ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 184/2006; in assenza di tale contraddittorio l'amministrazione deve riaprire il procedimento e adottare una nuova decisione dopo aver acquisito le osservazioni degli interessati.
- La tutela della privacy può prevalere sull'accesso quando l'istanza riguarda documentazione sanitaria o dati idonei a rivelare condizioni di salute e il richiedente non dimostra una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti fondamentali degli interessati.
- I documenti riconducibili all'interesse industriale e commerciale dell'ente possono essere sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990, anche quando riguardano l'organizzazione interna dell'attività.
Come è indicizzato
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