Cassazione Penale, Sentenza n. 10802/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza riformata dalla Corte di appello di Milano contestando: (1) la qualificazione della sostanza coltivata come stupefacente (sostiene che il 98% non aveva effetto drogante); (2) la mancata prova della consapevolezza dell'efficacia drogante del materiale e la destinazione esclusiva a uso personale della parte ritenuta attiva (sostiene che solo il 2% era per uso personale e che si tratterebbe di coltivazione legale).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero reiterative e già adeguatamente respinte in sede di appello: ha valorizzato le perizie tecniche che hanno accertato un principio attivo pari a 86,576 grammi idoneo a ricavare oltre 4.000 dosi e il dato ponderale complessivo di 191,50 grammi netto di marijuana organizzata in panetti. Sono state richiamate condotte sintomatiche del dolo (tentativo di disfarsi del borsello e distruzione del cellulare) e l'assenza di elementi probatori a favore della tesi di consumo di gruppo o di mera coltivazione legale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 (testo fornito truncato circa il beneficiario). Si mantiene dunque la statuizione penale resa in sede di gravame (pena rideterminata dalla Corte d'appello in anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione e euro 1.333 di multa ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990).
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 4, d.P.R.n. 309 del 1990
La norma è stata interpretata in senso sanzionatorio per la detenzione e coltivazione finalizzata allo spaccio: è stata ritenuta sussistente la rilevanza penale della coltivazione quando dalla perizia emergono quantità e principio attivo compatibili con la commercializzazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'addebito delle spese processuali al ricorrente dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistente il relativo onere in caso di ricorso infondato o reiterativo.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per escludere che il ricorso sia stato presentato in modo colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità; ha consentito alla Corte di disporre un contributo equitativo (euro 3.000,00) senza ritenere comportamento gravemente colposo.
Massime di principio
- Le valutazioni tecniche (perizie sul principio attivo e dato ponderale) prevalgono su affermazioni generiche dell'imputato: quantità e principio attivo idonei a ricavare molteplici dosi indicano finalità di commercializzazione.
- La mancanza di materiale per il confezionamento non è decisiva: il peso complessivo e la presenza di panetti possono essere sufficienti per ritenere lo scopo di spaccio.
- Condotte ostative alla collaborazione con le forze dell'ordine (es. distruzione del cellulare, tentativo di disfarsi di effetti) sono elementi utili a dimostrare il dolo e l'intento di sottrarre prove.
- Le doglianze reiterative già esaminate nei gradi precedenti possono portare a dichiarare il ricorso manifestamente infondato o inammissibile; è necessario sollevare nuove questioni o profili di illegittimità per evitare l'inammissibilità.
- Per sostenere la tesi di coltivazione legale o di uso personale occorre fornire elementi probatori specifici e coerenti (es. assenza di principio attivo significativo, prove dell'uso esclusivo personale, documentazione sulla natura legale della coltivazione).
- Quando la misura del principio attivo e la consistenza della sostanza indicano un numero elevato di dosi, la giurisprudenza tende a presumerne la destinazione alla vendita, a meno che non emergano elementi concreti contrari.
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