Cassazione Penale, Ordinanza n. 20827/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugna la sentenza della corte di appello, resa in sede di rinvio, limitatamente alla conferma del diniego delle attenuanti generiche. La difesa sostiene che il giudice di merito avrebbe illegittimamente mantenuto il diniego, e deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione rileva invece che la motivazione del giudice del rinvio è congrua: non si è limitato ai comportamenti dell'imputato ritenuti in precedenza insufficienti, ma ha valorizzato gli aspetti oggettivi del fatto e la particolare intensità del dolo, ritenendo recessivi gli elementi difensivi (disoccupazione, condizioni di salute, modesta istruzione, difficoltà economiche).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Precisa che, in materia di attenuanti generiche, il giudizio del merito è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se motivato in modo non arbitrario, non illogico e non contraddittorio, con richiamo agli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti. Nel caso concreto, la motivazione del giudice del rinvio è stata ritenuta adeguata perché ha fatto leva sulla reiterazione e sistematicità delle condotte fraudolente, sulla pluralità e vulnerabilità delle persone offese, sugli ingenti danni economici e sui cospicui guadagni dell'imputato, nonché sulla particolare intensità del dolo. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
è richiamato come parametro degli elementi di fatto che il giudice di merito può valorizzare nel giudizio sulle attenuanti generiche.
Corte cost. n. 186/2000
è richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende solo in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, la valutazione del giudice di merito è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti decisivi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. e non sia frutto di arbitrio, illogicità o contraddittorietà.
- Il giudice del rinvio può confermare il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gli aspetti oggettivi della condotta, la reiterazione e sistematicità dei fatti, la pluralità e vulnerabilità delle persone offese, l'entità del danno e l'intensità del dolo, anche quando la difesa invochi condizioni personali e socioeconomiche favorevoli.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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