Cassazione Penale, Sentenza n. 4873/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 23/02/2023 che ha dichiarato la cessazione della detenzione domiciliare concessa il 27/10/2022 per la residua pena. Denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 298, comma 2 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non ha effettuato una rivalutazione dei presupposti della misura alternativa alla luce dei nuovi elementi (la sopraggiunta misura custodiale), ma ha direttamente dichiarato la sua cessazione ritenendo l'esistenza della custodia cautelare incompatibile con la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame. La Corte afferma che l'emissione di un provvedimento custodiale non comporta automaticamente la revoca della misura alternativa: il giudice deve valutare se la condotta contestata incida sull'idoneità del beneficio a perseguire fini rieducativi e preventivi, considerando natura, modalità e tempo della commissione del fatto. Poiché il Tribunale di sorveglianza non ha effettuato tale rivalutazione e non ha motivato sul punto, l'ordinanza è stata annullata con rinvio perché il Tribunale decida, con congrua motivazione, se la condotta giustifichi la revoca della detenzione domiciliare.
Norme richiamate
art. 298 comma 2 codice di procedura penale
Richiamata come norma che riguarda i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che il principio derivante impone la valutazione da parte del giudice della prosecuzione delle misure alternative alla luce di nuovi elementi sopravvenuti.
art. 51-ter legge 354/1975
La norma (ultimo periodo) prevede che la sospensione dell'esecuzione disposta dal magistrato di sorveglianza perda efficacia se il Tribunale non interviene entro 30 giorni dalla ricezione degli atti; la Corte la cita come indice della volontà legislativa di escludere automatismi tra provvedimento custodiale e revoca del beneficio.
art. 47-sexies comma 3 legge 354/1975
Stabilisce l'automatica revoca della misura alternativa per la condanna per il delitto di evasione; la Corte ne trae la conseguenza che fuori da questa specifica ipotesi la revoca non può essere automatica e richiede valutazione del Tribunale.
art. 385 codice penale
Riferimento al delitto di evasione, utilizzato per distinguere il caso in cui la revoca del beneficio è prevista automaticamente (in caso di condanna per evasione) da quello delle mere contestazioni o misure cautelari.
Massime di principio
- La mera emissione di un provvedimento custodiale nei confronti del beneficiario di una misura alternativa non determina automaticamente la revoca della misura alternativa; occorre una specifica valutazione del giudice dell'esecuzione.
- Il Tribunale di sorveglianza deve valutare la natura, le modalità e il tempo di commissione dei fatti contestati per verificare se comportano incompatibilità della misura alternativa con le finalità rieducative e di prevenzione.
- L'inerzia o la mancanza di motivazione del Tribunale sulla valutazione di compatibilità è motivo di annullamento e rinvio da parte della Corte di legittimità.
- La legge prevede automatismi soltanto in casi tassativi (ad es. la revoca per condanna per evasione); al di fuori di questi, si richiede un giudizio discrezionale, motivato e collegato alle finalità della misura alternativa.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe sollecitare che il giudice compia una valutazione motivata sui requisiti della misura alternativa e sull'effettiva incidenza dei nuovi fatti, e non si fidi di revoche automatiche basate solo sulla sussistenza di una misura cautelare.
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