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Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento 1. del provvedimento sanzionatorio del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Camerino del 1.10.2024, comunicato in pari data alla PEC dell’Arch. Massimo Fiori incaricato dalla ricorrente, avente oggetto: “Fabbricato sito a Camerino (MC) in località Statte s.n.c., distinto al N.C.E.U al Foglio 41, part.lle 43, 44 e 45. Applicazione dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: demolizione che non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Determinazione sanzione di cui dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. (c.d. FISCALIZZAZIONE). Determinazione della sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (Art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.). Esecuzione dell’ordinanza n. 113/2014: demolizione delle opere per cui non sussiste pregiudizio per la parte eseguita in conformità. Proprietario: Lydia Guler”, con cui viene irrogata la sanzione pecuniaria di € 357.682,25 ex art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, oltre all’ulteriore sanzione di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001; 2. del successivo provvedimento di rettifica parziale del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Camerino del 19.11.2024, comunicato in data 21.11.2024 alla PEC dell’Arch. Massimo Fiori incaricato dalla ricorrente, nella parte non di favore, avente oggetto: “Fabbricato sito a Camerino (MC) in località Statte s.n.c., distinto al N.C.E.U al Foglio 41, part.lle 43, 44 e 45. Applicazione dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: demolizione che non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Determinazione sanzione di cui dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. (c.d. FISCALIZZAZIONE). Determinazione della sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (Art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.). Esecuzione dell’ordinanza n. 113/2014: demolizione delle opere per cui non sussiste pregiudizio per la parte eseguita in conformità. Proprietario: Lydia Guler. PARZIALE RETTIFICA DEL PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 01.10.2024 – PROT. 26755 DEL 01.10.2024”, con cui viene rideterminata la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 in € 238.454,84, ferma l’ulteriore sanzione di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001; 3. dell’ulteriore successivo provvedimento di rettifica parziale per errore di calcolo del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Camerino del 27.11.2024, comunicato in pari data alla PEC dell’Arch. Massimo Fiori incaricato dalla ricorrente, nella parte non di favore, avente oggetto: “Fabbricato sito a Camerino (MC) in località Statte s.n.c., distinto al N.C.E.U al Foglio 41, part.lle 43, 44 e 45. Applicazione dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: demolizione che non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Determinazione sanzione di cui dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. (c.d. FISCALIZZAZIONE). Determinazione della sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (Art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.). Esecuzione dell’ordinanza n. 113/2014: demolizione delle opere per cui non sussiste pregiudizio per la parte eseguita in conformità. Proprietario: Lydia Guler. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE (DI CALCOLO) DEL PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 01.10.2024 – PROT. 26755 DEL 01.10.2024, GIA’ RETTIFICATO IN DATA 21.11.2024 PROT. 31977.”, con cui viene rideterminata la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 in € 222.419,52, ferma l’ulteriore sanzione di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001; 4. di tutti gli atti ai predetti presupposti, preparatori, preordinati, connessi e conseguenti posti in essere dal Comune di Camerino e, in particolare, tra gli altri: - l’allegato A al provvedimento sanzionatorio originario dell’1.10.2024, avente oggetto: “Fiscalizzazione di abuso (art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii)”, che determina l’importo della fiscalizzazione in € 357.682,25; - l’allegato A al provvedimento di rettifica del 19.11.2024, avente oggetto: “Fiscalizzazione di abuso (art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii)”, che determina l’importo rettificato della fiscalizzazione in € 238.454,84; - l’allegato A al provvedimento di rettifica per errore di calcolo/materiale del 27.11.2024, avente oggetto: “Fiscalizzazione di abuso (art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii)”, che determina l’importo rettificato della fiscalizzazione in € 222.419,52; - il provvedimento istruttorio del 1.10.2024 a firma del responsabile Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, Arch. Barbara Mattei, nella parte non di favore;

Giustizia amministrativa202400604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di fiscalizzazione dell'abuso edilizio, con determinazione della sanzione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 e irrogazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava i provvedimenti comunali, in particolare quello finale del 27 novembre 2024, con cui era stata rideterminata la sanzione per fiscalizzazione dell'abuso in euro 222.419,52, mantenendo inoltre la sanzione di euro 20.000 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione. Deduceva: l'errata misurazione delle superfici rilevanti ai fini della superficie convenzionale; l'errata individuazione della categoria catastale e del coefficiente applicabile per la determinazione del costo di produzione; l'errata applicazione del coefficiente di vetustà; l'indebita applicazione dell'adeguamento ISTAT; l'illegittimità della sanzione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001; e, comunque, l'inapplicabilità della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. L'immobile era stato oggetto di opere difformi dal titolo edilizio, per le quali era stata respinta anche la sanatoria e adottata un'ordinanza di demolizione, già confermata in giudizio. Il Comune aveva successivamente accertato che la demolizione selettiva delle opere abusive avrebbe pregiudicato la parte legittimamente realizzata, procedendo alla fiscalizzazione dell'abuso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure relative alla quantificazione della fiscalizzazione. In particolare, ha ritenuto provate le superfici utilizzate dal Comune, perché risultanti da misurazioni effettuate in contraddittorio con il tecnico della ricorrente e non superate da prova contraria. Ha ritenuto corretto l'utilizzo del coefficiente 1,40, riferibile alla categoria A/7, in ragione delle caratteristiche di lusso, delle finiture e delle aree esterne esclusive dell'immobile. Ha confermato il coefficiente di vetustà pari a 1, rilevando che non risultava provata l'ultimazione dei lavori e che, in caso di ristrutturazione o restauro conservativo, la vetustà decorre dall'ultimazione dei lavori; ha tuttavia precisato che, qualora il Comune accertasse in contraddittorio una diversa data di ultimazione, il parametro dovrebbe essere ricalcolato. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'adeguamento ISTAT, da riferire alla data di realizzazione delle opere abusive. Ha invece annullato la sanzione di euro 20.000 ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, perché l'accertata impossibilità tecnica di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme escludeva il presupposto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. La fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, costituisce infatti misura sostitutiva e alternativa alla demolizione, non cumulabile con la sanzione per l'inottemperanza all'ordine demolitorio nel caso in cui la demolizione sia oggettivamente ineseguibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

    La fiscalizzazione è una misura sostitutiva e alternativa alla demolizione, applicabile quando la demolizione non sia tecnicamente possibile senza pregiudicare la parte conforme; il pagamento della relativa sanzione soddisfa le esigenze di tutela sottese alla disposizione e non si cumula con la sanzione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione presuppone un'effettiva inottemperanza; tale presupposto difetta quando l'amministrazione abbia accertato l'impossibilità oggettiva di eseguire la demolizione e abbia conseguentemente applicato la fiscalizzazione dell'abuso.

  • art. 13, comma 1, lettera d), legge 392/1978

    Il parametro relativo alle superfici accessorie è stato ritenuto correttamente applicato dal Comune ai fini della riduzione al 25% nella determinazione della superficie convenzionale.

  • art. 16 legge 392/1978

    I criteri della legge sull'equo canone, richiamati dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, continuano a operare quale rinvio materiale ai fini del calcolo della sanzione, anche dopo l'abrogazione delle disposizioni originarie.

  • art. 14, comma 4, legge 431/1998

    L'abrogazione delle disposizioni della legge 392/1978 non impedisce l'utilizzo dei relativi parametri, perché il rinvio operato dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 è qualificato come rinvio materiale.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione accerta che la demolizione di opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio non può avvenire senza pregiudicare la parte legittimamente eseguita, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 costituisce misura sostitutiva e alternativa alla demolizione.
  • La sanzione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 presuppone l'omessa esecuzione di una demolizione concretamente possibile; essa non è applicabile quando l'amministrazione abbia accertato l'impossibilità oggettiva di demolire selettivamente le opere abusive e abbia proceduto alla fiscalizzazione dell'abuso.
  • Ai fini della quantificazione della fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, i parametri della legge 392/1978 richiamati dalla disposizione continuano a trovare applicazione come oggetto di un rinvio materiale, nonostante l'abrogazione delle norme originarie.
  • Nella determinazione della sanzione di fiscalizzazione è legittima l'applicazione dell'adeguamento ISTAT, assumendo come data di riferimento quella di realizzazione delle opere abusive.
  • Quando la data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione o restauro conservativo non è provata, l'amministrazione può applicare il coefficiente di vetustà decorrente dall'ultimazione dei lavori; qualora sia successivamente accertata una diversa data, il parametro deve essere ricalcolato in rapporto a essa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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