Cassazione Penale, Sentenza n. 4300/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del 6/7/2021 del Tribunale di Palermo che, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva applicato a Nappa la misura cautelare congiunta dell'obbligo di dimora con prescrizioni e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato di un'autovettura. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (notifica eseguita invece al difensore via PEC); (2) vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza, lamentando travisamento e mancato confronto con la motivazione del primo giudice che l'aveva escluso in ragione dello stato di indigenza e della completa ammissione del fatto; (3) carenza motivazionale sull'adeguatezza e proporzionalità dell'applicazione congiunta di due misure non custodiali e sull'insufficienza di una sola di esse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha respinto il primo motivo ritenendo legittima la notifica dell'avviso all'avvocato mediante PEC presso il domicilio eletto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ritenendo congrua la valutazione del giudice dell'appello sulla sussistenza del pericolo di recidivanza. Ha invece accolto il terzo motivo: l'ordinanza impugnata non fornisce adeguata motivazione circa le ragioni per le quali sono state applicate congiuntamente l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e perché una sola delle misure non sarebbe stata sufficiente. Per tale carenza motivazionale la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Consente al pubblico ministero di proporre appello avverso provvedimenti cautelari; nel caso ha consentito al PM di ottenere la revisione dell'originaria decisione del giudice di primo grado
art. 275 c.p.p.
Il richiamo serve a indicare che l'applicazione congiunta di misure personali non custodiali è ammessa (soprattutto dopo la modifica operata dalla legge n. 47 del 2015) ma impone l'onere motivazionale del giudice circa l'adeguatezza e proporzionalità delle misure congiunte e la ragione per cui una sola non sarebbe sufficiente
Legge n. 47 del 2015
Ha introdotto la possibilità di applicare congiuntamente misure personali non custodiali; la sentenza richiama tale modifica per sottolineare la necessità di specifica motivazione quando si utilizzano misure combinate
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di udienza a mezzo PEC al difensore presso il domicilio eletto è valida e può far decadere la censura di mancata notificazione personale all'imputato
- Il giudice d'appello può ritenere sussistente il pericolo di recidiva anche se il primo giudice l'aveva esclusa, purché espliciti le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la diversa valutazione
- Quando si dispone l'applicazione congiunta di più misure cautelari non custodiali il provvedimento deve motivare specificamente l'adeguatezza e la proporzionalità della combinazione e spiegare perché una sola delle misure non sarebbe sufficiente a contenere le esigenze cautelari
- La semplice scelta di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero non esonera il giudice dall'onere di motivare la scelta e la configurazione concreta delle misure adottate
- In caso di lacune motivazionali rilevanti riguardanti adeguatezza/proporzionalità delle misure, il rimedio è l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio
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