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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35844/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Un privato aveva acquistato da un allevamento un cucciolo di bulldog inglese che, secondo la sua prospettazione, sin dalla vendita era affetto da una grave patologia respiratoria poi diagnosticata come broncopolmonite con pleurite/pericardite. Chiese la condanna solidale della società allevatrice, ritenuta inadempiente per aver venduto un animale viziato, e del veterinario che lo aveva visitato, ritenuto negligente per avere formulato una diagnosi errata e prescritto una terapia inadeguata. Il tribunale accolse la domanda; la corte d'appello riformò integralmente la decisione, ritenendo tardiva la denuncia del vizio nei confronti del venditore e insussistente la responsabilità del veterinario. In cassazione il ricorrente dedusse, in sintesi: (1) violazione delle norme sulla garanzia per vizi e del codice del consumo, sostenendo che, essendo l'acquisto effettuato da un consumatore, la denuncia non era soggetta al termine di otto giorni ma a quello di due mesi; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quanto alla tempestività della denuncia e alla conoscenza del vizio; (3) ulteriori censure analoghe sulla sussistenza del vizio e sull'onere di denuncia; (4) omesso esame e vizi motivazionali sulla responsabilità del veterinario; (5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la compravendita di un animale da compagnia, quando l'acquirente è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, è soggetta alla disciplina del codice del consumo; di conseguenza, la denuncia del difetto non è soggetta al termine di otto giorni dell'art. 1495 c.c., ma al termine di due mesi dalla scoperta previsto dall'art. 132 cod. cons. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la controversia applicando la disciplina consumeristica. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile; il secondo, il terzo e il quinto sono stati assorbiti. Le spese saranno nuovamente regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato dalla corte territoriale come norma generale sulla garanzia per vizi nella vendita; la Cassazione evidenzia che, se ricorre un rapporto consumeristico, la disciplina codicistica è recessiva rispetto a quella del codice del consumo.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato dal ricorrente e dalla sentenza impugnata come disciplina ordinaria della denuncia dei vizi; la Cassazione afferma che non si applica, nel caso di compravendita consumeristica di animale da compagnia, il termine di otto giorni dalla scoperta.

  • art. 1496 c.c.

    Norma speciale sulla vendita di animali; la Corte ne ribadisce la rilevanza sistematica, ma subordinata alla disciplina del codice del consumo quando l'acquirente sia un consumatore.

  • art. 132 d.lgs. n. 206 del 2005

    È la norma applicabile alla denuncia del difetto nella vendita di beni di consumo: il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia il difetto entro due mesi dalla scoperta.

  • art. 128 d.lgs. n. 206 del 2005

    Definisce bene di consumo e venditore; la Corte la usa per qualificare l'animale da compagnia come bene mobile di consumo e l'allevatore/venditore come professionista.

  • art. 3 d.lgs. n. 206 del 2005

    Definizione di consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

  • art. 135, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005

    La disciplina del codice civile si applica alla vendita di beni di consumo solo per quanto non previsto dal codice del consumo.

  • art. 1469 bis c.c.

    Richiamato come disposizione che esprime la prevalenza della disciplina consumeristica sui contratti del consumatore, salvo deroghe o norme più favorevoli.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente il controllo solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non per la mera insufficienza o illogicità della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai casi di motivazione apparente o mancante, che soli integrano il vizio motivazionale denunciabile in cassazione nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato sul capo delle spese; il relativo motivo viene assorbito per effetto della cassazione con rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per interpretare la portata del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • Nella compravendita di un animale da compagnia conclusa da una persona fisica per finalità estranee all'attività imprenditoriale o professionale, l'acquirente è un consumatore e il venditore che opera professionalmente è soggetto alla disciplina del codice del consumo.
  • Quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi della vendita di beni di consumo, la disciplina del codice del consumo prevale su quella codicistica; le norme del codice civile sulla vendita operano solo in via residuale per quanto non previsto.
  • Nella vendita di animali da compagnia, la denuncia del difetto di conformità va effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio, non entro otto giorni ai sensi dell'art. 1495 c.c., se l'acquirente è consumatore.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per la mera contestazione della logicità o sufficienza della motivazione.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove e della condotta delle parti sono inammissibili in cassazione, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o incomprensibile.
  • Se il motivo accolto impone il rinnovo dell'esame della controversia da parte del giudice di rinvio, le questioni ulteriori incompatibili con tale esito restano assorbite, così come la regolazione delle spese può essere rimessa al giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieGaranzia dei beni di consumoCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiConsumatoriContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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