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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20896/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a sanzione amministrativa, definita sfavorevolmente per la destinataria sia in primo grado sia in appello. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che non fosse stato provato il perfezionamento della notificazione del verbale di accertamento, poiché non era stata prodotta in giudizio la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa al deposito dell'atto. Il secondo motivo non viene specificamente descritto nel testo, ma la Corte lo dichiara assorbito.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso perché manifestamente fondato: ribadisce che, nelle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che comunica il deposito dell'atto è elemento necessario e parte integrante della relazione di notificazione, essenziale per dimostrare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Accolto il primo motivo, il secondo è dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Livorno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notificazione in caso di irreperibilità relativa è necessario produrre in giudizio l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto del deposito dell'atto presso la casa comunale; tale avviso è parte integrante della relazione di notifica e serve a verificare la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione camerale del ricorso in presenza di manifesta fondatezza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 380-bis c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio nelle forme semplificate.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito dell'atto.
  • L'avviso relativo alla raccomandata informativa non ha funzione meramente accessoria, ma integra la relazione di notifica, perché consente di verificare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • In mancanza di prova del completamento della notificazione secondo il procedimento dell'art. 140 c.p.c., la notifica deve ritenersi non dimostrata e la decisione fondata su di essa è censurabile in cassazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi risultano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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