Sentenza del 23/03/2018 n. 7273 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che fosse affetta da motivazione apparente. Secondo l'Amministrazione, il contratto tra M. e R., formalmente relativo allo sfruttamento del marchio e al pagamento di royalties, avrebbe in realtà dissimulato una cessione interna di beni soggetta a IVA. Le merci, fatturate a I. in regime di non imponibilità in quanto acquirente esportatore abituale, sarebbero state successivamente rivendute a R. senza uscire dal territorio italiano. L'Agenzia chiedeva quindi il recupero dell'IVA non assolta per l'anno 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale, pur disorganica e poco perspicua, fosse comunque esistente e comprensibile nel suo nucleo essenziale, fondato sull'identità contabile delle fatture emesse verso I. e R. La censura dell'Agenzia è stata considerata una critica alla sufficienza della motivazione, non più deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La contribuente ha quindi mantenuto l'annullamento dell'avviso di accertamento. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare a M. le spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge
È denunciabile in cassazione solo il vizio motivazionale che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Dopo la riforma, il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla semplice insufficienza o non persuasività della motivazione. Sono censurabili soltanto anomalie motivazionali radicali, tali da rendere la decisione sostanzialmente priva di motivazione o incomprensibile.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha applicato i limiti propri del giudizio di legittimità, escludendo una nuova valutazione delle fatture, dei contratti e degli altri elementi istruttori quando la doglianza mira soltanto a rivalutare il merito o a contestare la sufficienza della motivazione.
Principio del giudicato sostanziale
Il giudicato relativo a un'altra annualità opera come regola del caso concreto, ma non può essere esaminato quando il ricorso è dichiarato inammissibile. Inoltre, non può risolvere una questione diversa, concernente la natura interna o all'esportazione della cessione di beni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove o motivato in modo non convincente: occorre dimostrare una motivazione materialmente assente, meramente apparente, insanabilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente fatture, contratti e comportamenti commerciali; tali elementi appartengono alla valutazione del merito, salvo che siano stati completamente ignorati in modo da determinare una radicale anomalia motivazionale.
- Una motivazione disorganica o sintetica può comunque essere valida se consente di individuare il percorso logico seguito dal giudice e la ragione concreta della decisione.
- Le eccezioni processuali nuove, come la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, non possono essere introdotte per la prima volta nel controricorso o in una fase successiva se non risultano tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
- Per qualificare fiscalmente un'operazione commerciale occorre esaminare la sostanza economica dei rapporti, distinguendo tra cessione di beni e prestazione di servizi o royalties; tuttavia, la relativa valutazione spetta anzitutto al giudice di merito.
- Il giudicato formatosi su un diverso periodo d'imposta può avere rilevanza soltanto se riguarda la medesima questione giuridica e fattuale; non si estende automaticamente a ogni profilo dei rapporti commerciali tra le stesse parti.
Testo integrale
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