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Sentenza

Sentenza n. 1606/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: accertamento formale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino per un fabbricato abusivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’accertamento formale con cui il Comune aveva constatato la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione relativa a un fabbricato a due livelli più sottotetto. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’atto fosse stato notificato al fratello dell’amministratore e socio incaricato alla ricezione, anziché all’amministratore unico e legale rappresentante della società. Ha inoltre dedotto la sproporzione dell’ordine di demolizione rispetto alla natura dei vizi contestati. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’omessa impugnazione del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione presupposta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non necessario esaminare l’eccezione di ne bis in idem perché il gravame era infondato. Il diniego espresso del permesso di costruire in sanatoria e l’ordinanza di demolizione non erano stati impugnati nei termini e si erano quindi consolidati. L’accertamento di inottemperanza è stato qualificato come atto vincolato, meramente esecutivo e consequenziale rispetto all’ordinanza di demolizione e al diniego di sanatoria; pertanto, la mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti impediva di rimettere in discussione, mediante l’impugnazione dell’atto successivo, la legittimità del potere repressivo e la conformità delle opere. Quanto alla notificazione, la relata del messo comunale attestava la consegna a un soggetto qualificatosi come fratello dell’amministratore e socio incaricato alla ricezione. Tale attestazione, avente efficacia fidefacente fino a querela di falso, non era stata contestata con querela di falso. In ogni caso, la proposizione del ricorso dimostrava la piena conoscenza dell’atto e sanava eventuali irregolarità per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente per euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione è atto vincolato, esecutivo e consequenziale rispetto all’ordine di demolizione e al diniego di sanatoria; la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti ne impedisce la contestazione in occasione dell’impugnazione dell’atto successivo.

  • art. 145, comma 1, c.p.c.

    La notificazione dell’atto a un soggetto idoneo a riceverla secondo le regole applicabili alle persone giuridiche non è invalida per il solo fatto che la consegna non sia avvenuta direttamente nelle mani del legale rappresentante.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    L’eventuale irregolarità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, comprovato nel caso concreto dalla piena conoscenza dell’atto dimostrata dalla proposizione del ricorso.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    La relata del messo notificatore, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni e delle attività attestate, salvo contestazione con gli strumenti processuali previsti.

Massime di principio

  • L’accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione è un atto vincolato, meramente esecutivo e consequenziale rispetto all’ordine di demolizione e al diniego di sanatoria; una volta consolidati gli atti presupposti per mancata impugnazione nei termini, il privato non può rimetterne in discussione la legittimità impugnando l’accertamento successivo.
  • Il diniego definitivo dell’accertamento di conformità edilizia rende nuovamente stabile ed efficace l’ordinanza di demolizione e impone all’amministrazione di procedere all’accertamento dell’eventuale inottemperanza.
  • La relata del messo notificatore fa fede fino a querela di falso quanto alle attività compiute e alle dichiarazioni ricevute; in mancanza di querela di falso, il giudice deve considerare provata la consegna dell’atto al soggetto indicato nella relata.
  • La proposizione del ricorso contro un provvedimento dimostra la piena conoscenza dello stesso e sana eventuali irregolarità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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