Sentenza n. 383/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento dell’ordinanza n.190 del 4 febbraio 2026, emessa dal Comune di Perugia – unità organizzativa ambiente e protezione civile, con la quale, previa la revoca delle precedenti ordinanze n.1442 del 19 giugno 2025 e n.2476 del 11 dicembre 2025, è stata imposta la bonifica del fabbricato in corso di costruzione sito in Perugia, Capanne, Via della Rana, mediante incarico a ditta specializzata, annullamento, per quanto di ragione, del verbale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Perugia prot. n. 75912 del 26 marzo 2025, annullamento di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente che imponeva al ricorrente la bonifica di un fabbricato in costruzione abbandonato, previa revoca delle precedenti ordinanze; impugnato anche il verbale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 190 del 4 febbraio 2026, con la quale gli era stata imposta la bonifica di un’area a Perugia, Capanne, sulla quale insiste un fabbricato in costruzione da tempo abbandonato e in stato di incuria e degrado. Ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e l’assenza di un dovere giuridico di intervenire, poiché l’immobile appartiene a una società a responsabilità limitata della quale detiene soltanto una quota di minoranza e che è priva di legale rappresentante; le restanti quote risultano coinvolte in un’eredità che, a quanto emerge, nessuno ha interesse ad acquisire. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che non risultavano dimostrate né la disponibilità giuridica dell’immobile né una responsabilità personale del ricorrente nell’origine della situazione di pericolo.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela l’ordinanza impugnata con ordinanza n. 1021 del 18 giugno 2026; entrambe le parti hanno quindi prospettato il venir meno dell’interesse alla decisione, pur divergendo sulle spese. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, ha rilevato che il Comune aveva indirizzato l’ordine ai soggetti concretamente in grado di intervenire, ma aveva poi riconosciuto che il ricorrente non aveva un dovere giuridico di bonificare l’immobile. Ha pertanto compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Comune, liquidandola in euro 1.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio, rilevata la caducazione in autotutela del provvedimento impugnato, ritiene di dare atto della cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato intervenuto durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela, durante il giudizio, il provvedimento impugnato, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’ordine contingibile e urgente di bonifica non può essere rivolto a un socio di minoranza della società proprietaria del bene in assenza della dimostrazione della sua disponibilità giuridica dell’immobile, di un dovere personale di intervenire o di una sua responsabilità nella creazione della situazione di pericolo.
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