Sentenza n. 1881/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento di somme per retribuzione professionale docenti, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti per determinati periodi e condannato il Ministero al pagamento di € 1.636,08, oltre agli accessori previsti dalla legge dalla maturazione sino al soddisfo. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione relativa alla liquidazione e la ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento della sorte capitale, insistendo tuttavia per il pagamento degli interessi e degli altri accessori. Il ricorso risultava ritualmente proposto, essendo documentati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il superamento del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il TAR ha applicato il principio dell’art. 2697 c.c., ritenendo provato dalla ricorrente il fatto costitutivo dell’obbligo e non fornita dal Ministero la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, né una valida giustificazione dell’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla richiesta di esecuzione della sentenza relativamente alla sorte capitale, poiché questa era stata pagata nel corso del giudizio. Per il resto ha accolto il ricorso, affermando la persistenza dell’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo le somme già versate. L’obbligo comprende gli interessi e gli altri accessori dovuti secondo il titolo, nonché le spese e i diritti successivi all’emissione della sentenza nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione del titolo. Sono state escluse le eventuali spese di precetto, ritenute conseguenti alla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Al Ministero è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, affinché, su istanza della parte interessata, provveda al pagamento entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il TAR ha utilizzato tale rimedio per imporre l’integrale esecuzione del titolo giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
Il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto, mentre chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli; nel caso concreto il Ministero non ha dimostrato l’integrale estinzione dell’obbligazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche perché era decorso il termine previsto dalla disposizione per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Costituisce la base contrattuale del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Individua la misura degli accessori dovuti sulla somma capitale riconosciuta dal titolo giudiziale, secondo il rinvio operato dalla sentenza da eseguire.
art. 22 l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo insieme all’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 per la determinazione degli accessori dovuti dalla maturazione del credito fino al soddisfo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
Il TAR ne applica analogicamente la regola sull’assenza di compenso del commissario ad acta quando l’incarico è svolto da un dirigente dell’amministrazione resistente, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa al compenso del commissario ad acta applicata analogicamente dal TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il creditore deve provare il titolo giudiziale e l’inadempimento; spetta invece all’amministrazione debitrice dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, inclusa l’integrale esecuzione del giudicato.
- Il pagamento della sorte capitale intervenuto durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla relativa richiesta esecutiva, ma non rende improcedibile il ricorso quanto agli interessi, agli accessori e alle ulteriori poste ancora dovute in base al titolo.
- L’ottemperanza deve assicurare l’esecuzione integrale del giudicato, comprendendo, oltre alla sorte capitale residua, gli accessori espressamente previsti dal titolo e le spese e i diritti successivi all’emissione della sentenza nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e la registrazione del titolo.
- Le spese di precetto non rientrano tra le poste esigibili nel giudizio di ottemperanza quando il creditore ha scelto autonomamente strumenti esecutivi diversi dall’azione prevista dall’art. 112 c.p.a.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all’amministrazione debitrice.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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