Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV quater, n. 12055/2025, che aveva accolto il ricorso contro la mancata ammissione alle prove

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della candidata contro la mancata ammissione alle prove. Nella fase cautelare il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente la questione relativa all’interpretazione dell’art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023, e dell’art. 2 del d.m. n. 107/2023, disposizioni che prevedono la previa proposizione di un ricorso, anche in appello, concernente la mancata ammissione alle prove.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’istanza cautelare ministeriale. Secondo la Sezione, le disposizioni richiamate richiedono l’effettiva e non meramente potenziale pendenza di un giudizio relativo alla mancata ammissione alle prove; non è sufficiente, quindi, la mera pendenza del termine per impugnare. Tale interpretazione è giustificata dalla finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalla normativa. Ai sensi dell’art. 98 c.p.a., il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza appellata, rinviando la discussione del merito dell’appello all’udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Consente, in appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari; nel caso concreto ha fondato l’accoglimento dell’istanza ministeriale.

  • art. 5, comma 11-quinquies, d.l. n. 198/2022, conv. con l. n. 14/2023

    Richiede la previa proposizione di un ricorso, anche in appello, relativo alla mancata ammissione alle prove, implicando l’effettiva pendenza del giudizio e non la sola pendenza del termine per impugnare.

  • art. 2 d.m. n. 107/2023

    Parimenti richiede la previa proposizione di un ricorso relativo alla mancata ammissione alle prove; la condizione non è soddisfatta dalla mera possibilità potenziale di proporre impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione subordina l’accesso a un determinato beneficio o meccanismo alla previa proposizione di un ricorso, la condizione richiede l’effettiva pendenza del giudizio e non è soddisfatta dalla mera decorrenza del termine per impugnare o dalla potenziale proponibilità del ricorso.
  • L’interpretazione che richiede l’effettiva pendenza del giudizio è coerente con una finalità normativa di deflazione del contenzioso, che non può essere realizzata attraverso la sola pendenza astratta del termine per proporre impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.