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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06562/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni docenti di religione della scuola pubblica contro il Ministero, volta a ottenere il risarcimento del danno per l'utilizzo reiterato, per oltre 36 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti ritenuti dovuti e la Corte d'appello aveva confermato. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e dei principi sul riparto dell'onere della prova. In sintesi, ha sostenuto che i contratti in causa non potevano essere imputati alla quota del 70% della dotazione organica riservata ai ruoli, e che spettava alle docenti dimostrare che la vacanza di posto dipendesse da quella quota; inoltre ha contestato che fosse provato l'abuso e il danno conseguente alla mancata stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha disatteso integralmente il motivo. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato, in linea anche con la giurisprudenza unionale, secondo cui nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica l'abuso nell'uso dei contratti a termine si configura quando i rapporti annuali o comunque senza soluzione di continuità si protraggono oltre tre annualità scolastiche senza che siano banditi i concorsi triennali previsti, oppure quando vi sia utilizzazione discontinua ma con durata complessiva superiore a tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, parametrato ai criteri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza conversione del rapporto a tempo indeterminato. Quanto all'onere probatorio, la Corte ha affermato che, una volta accertata la reiterazione oltre il triennio in assenza di concorsi, non occorre un'ulteriore dimostrazione da parte delle docenti della specifica collocazione della vacanza di organico; la legittimità della causale di assunzione infrannuale, invece, deve essere provata dall'amministrazione quando la invochi per escludere il computo di quei contratti. Non vi è quindi violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate e nessun ulteriore importo unificato per l'amministrazione ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la violazione della norma sul riparto dell'onere della prova, perché l'abuso nella reiterazione dei contratti emerge dall'inosservanza del sistema legale dei concorsi triennali e non richiede ulteriori dimostrazioni a carico dei docenti oltre il protrarsi dei rapporti a termine senza concorso.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è respinta; la censura sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione di legge, ma attiene semmai al vizio motivazionale, nei limiti del sindacato di legittimità.

  • L. 186/2003

    È la disciplina speciale di assunzione dei docenti di religione nella scuola pubblica, che prevede concorsi con cadenza triennale e costituisce il parametro per valutare l'abuso della contrattazione a termine.

  • L. 183/2010, art. 32, comma 5

    Viene richiamata quale parametro di liquidazione del danno eurounitario conseguente all'abuso del contratto a termine.

  • d.lgs. 81/2015, art. 28, comma 2

    È richiamato come norma successiva che recepisce il criterio di quantificazione del danno in caso di abuso del termine.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi, anche alla luce della giurisprudenza della CGUE.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ritenuto però infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale possibile paradigma per le censure che attengono a errori processuali o di motivazione, non alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato come canale corretto per la censura del vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto dallo Stato e dalle amministrazioni parificate, per il regime di prenotazione a debito.

  • Legge 228/2012, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di reclutamento dei docenti di religione della scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali o comunque senza soluzione di continuità oltre il limite triennale, in assenza di concorsi triennali, integra abuso della contrattazione a termine.
  • L'abuso può configurarsi anche in caso di utilizzo discontinuo del docente, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità scolastiche.
  • In presenza di abuso del termine, il rimedio è il risarcimento del danno eurounitario, parametrato ai criteri legali previsti per l'abuso del contratto a termine, senza trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
  • Quando l'amministrazione invochi una causale speciale di assunzione infrannuale per escludere il computo di alcuni contratti, grava su di essa l'onere di provare la legittimità di quella causale.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare genericamente l'apprezzamento delle prove, che attiene al merito e non è sindacabile come violazione di legge in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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