Cassazione Penale, Sentenza n. 37300/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva principalmente: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali per mancata acquisizione della documentazione bancaria cartacea e per mancata nomina di una perizia contabile, elementi che avrebbero inciso sulla quantificazione del profitto e del danno e sul dies a quo della prescrizione; 2) travisamento della prova; 3) errata individuazione del dies a quo della prescrizione dei reati di truffa, sostenendo che gli ultimi atti decettivi erano cessati nel 2014/ primo semestre 2015 e non nel febbraio 2016; 4) carenza di logica e congruità nella motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato le doglianze relative alla responsabilità di merito e al reato di abusivo esercizio dell'attività di promotore finanziario (capo B), dichiarando irrevocabile la condanna su quel capo. Ha invece accolto i motivi relativi alla prescrizione per i reati di truffa contestati al capo A (A1-A32), ritenuti prescritti per decorso di tempo dall'ultima consumazione; ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa a tali reati e ha eliminato gli aumenti di pena riconnessi ai singoli episodi di truffa (che erano stati conteggiati in continuazione). Ha confermato le statuizioni civili e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di difesa delle parti civili nel grado di legittimità. Ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per valutare la concessione dei benefici di legge sulla pena residua (reato B).
Norme richiamate
d.lgs. 58/1998, art. 166, comma 1, lett. a
La norma è stata applicata per contestare l'esercizio abusivo della professione di promotore finanziario; la Corte ha ritenuto provato che l'imputato svolgeva attività gestoria dei rapporti finanziari senza i requisiti di abilitazione, configurando il reato più grave posto a base della pena.
codice penale, art. 640
Il reato di truffa è stato applicato come reato istantaneo di danno; la Corte ha affrontato la questione della 'consumazione prolungata' distinguendo quando gli atti successivi sono riconducibili a un unico piano fraudolento (consumazione prolungata) o costituiscono reati autonomi.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b, c, d, e
Norma invocata come chiave di censura per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte di legittimità ha ritenuto infondati o inammissibili alcuni motivi per carenza di autosufficienza del ricorso o per valutazioni congrue del giudice di merito.
codice di procedura penale, artt. 495, commi 2 e 4
Richiamati nell'ambito delle censure sulla istruttoria e sull'assunzione di prove; la Corte ha però ritenuto che la mancata acquisizione di specifici documenti non avesse inciso sulla convincente ricostruzione probatoria.
codice di procedura penale, artt. 187, 190, 192
Richiamati in relazione alla produzione e all'assunzione di documenti e mezzi di prova; la Corte ha valutato che, alla luce delle confessioni e della consulenza tecnica del PM, non fosse necessaria ulteriore acquisizione documentale.
codice di procedura penale, art. 129
Invocato fra le norme processuali riferite all'istruzione e alle prove; la Corte ha ritenuto regolare l'istruttoria svolta e non sussistente l'obbligo di ulteriori accertamenti nel caso concreto.
codice penale, artt. 163 e 175
Richiamati in relazione ai limiti per la concessione dei benefici e alle misure alternative: la Corte ha valutato che la pena residua per il reato B rientrasse nei limiti normativi per la valutazione dei benefici (sospensione condizionale e non menzione).
d.lgs. 150/2022, art. 94
Richiamato per precisare che, in sede esecutiva, possa essere valutata l'applicabilità di pena sostitutiva rispetto alla pena residua, secondo i requisiti previsti dalla norma.
codice penale, art. 81
Richiamato perché la Corte ha eliminato gli aumenti di pena (ex art. 81 c.p.) che erano stati calcolati in continuazione per i reati di truffa ora prescritti.
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i
Utilizzato per eliminare dal calcolo della pena gli incrementi riferiti ai reati prescritti, con conseguente ricalcolo della pena residua.
codice di procedura penale, art. 578
Richiamato per la valutazione della consistenza ontologica dei reati di truffa dedotti in rapporto alle statuizioni civili; la Corte ha confermato le statuizioni civili nonostante l'annullamento per prescrizione dei reati penali.
Massime di principio
- Truffa: principio sul momento della consumazione - la truffa è reato istantaneo e si consuma con la demunitio patrimonii e l'effettivo profitto dell'agente; pertanto il dies a quo della prescrizione decorre dall'ultima concreta diminuzione patrimoniale/profitto.
- Consumo prolungato vs reati autonomi - la truffa può essere qualificata a consumazione prolungata solo se le erogazioni successive sono riconducibili a un originario ed unico comportamento fraudolento (es. piani di accumulo); se per le erogazioni successive è necessario un nuovo artificio, ciascuna integra un reato autonomo.
- Onere di autosufficienza del ricorso in Cassazione - i motivi che impugnano omissioni istruttorie devono essere corredati dalla specifica indicazione o allegazione dei documenti che si assume non acquisiti; senza ciò il motivo può essere dichiarato inammissibile per mancata autosufficienza.
- Valore della consulenza tecnica del pubblico ministero - il giudice di merito può motivatamente ritenere superfluo un accertamento peritale richiesto dalla difesa se la CTU del PM è incontestata e coerente con il quadro probatorio; ciò non costituisce automaticamente vizio motivazionale.
- Limiti del sindacato di legittimità in presenza di doppia conformità - quando primo e secondo grado concordano nella ricostruzione probatoria, la Cassazione interviene solo in presenza di macroscopici travisamenti o di palese non corrispondenza tra motivazione e compendio probatorio.
- Effetti della prescrizione sulle pene accessorie - la dichiarazione di prescrizione per reati satellite comporta l'eliminazione degli aumenti di pena correlati; ciò può incidere sulla valutazione dei benefici e sulla esecuzione penale della pena residua.
- Conseguenze civili indipendenti dall'esito penale - l'estinzione del reato per prescrizione non incide automaticamente sulle statuizioni civili confermate in sede penale; il danneggiato può ancora ottenere il ristoro, salvo diverso giudizio.
- Importanza della data certa dell'ultima consumazione - per valutare la prescrizione nei reati economico-finanziari è essenziale individuare e documentare le ultime erogazioni o gli ultimi profitti concreti riconducibili alla condotta illecita.
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