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Sentenza

Sentenza n. 540/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento 1) della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS- del 2-OMISSIS- 2025, con la quale è stata comunicata la sussistenza a carico del ricorrente di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 2) della richiesta di comunicazione antimafia prot. n. -OMISSIS-_Ingresso_-OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2024, inviata dal Comune di Latina attraverso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; 3) della nota municipale prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- 2025, con la quale è stata sospesa la pratica di assegnazione di carburante agricolo per l’anno 2025.

Giustizia amministrativa202500495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione antimafia attestante la sussistenza di cause ostative ex art. 67 d.lgs. 159/2011, richiesta prefettizia di comunicazione antimafia e sospensione della pratica di assegnazione di carburante agricolo agevolato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione antimafia prefettizia e il conseguente atto comunale di sospensione della pratica per l'assegnazione di carburante agricolo agevolato. Ha dedotto la violazione dell'art. 67 d.lgs. 159/2011, sostenendo: che la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale sarebbe stata revocata ex tunc da successivi provvedimenti giudiziari; che la condanna irrevocabile per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso non sarebbe ostativa perché riferita a un delitto tentato e non consumato; che l'applicazione automatica delle conseguenze interdittive, rispetto a fatti risalenti al 2004, violerebbe gli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 Cost., la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli artt. 6 e 7 CEDU; che vi sarebbe eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, poiché negli anni precedenti la medesima agevolazione sarebbe stata riconosciuta; e, infine, l'illegittimità derivata dell'atto comunale. Le amministrazioni hanno sostenuto la natura vincolata della comunicazione antimafia e della conseguente sospensione del beneficio.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato la comunicazione antimafia come atto plurimotivato, fondato autonomamente sia sull'esistenza di una misura di prevenzione personale definitiva non riabilitata, sia sulla condanna irrevocabile per un delitto previsto dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. È sufficiente la legittimità di una sola ragione ostativa a sorreggere l'atto. Il giudice ha ritenuto che l'art. 67 d.lgs. 159/2011 ricomprenda espressamente tanto i delitti consumati quanto quelli tentati, sicché la condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso è sufficiente. Ha inoltre accertato che i provvedimenti giudiziari invocati dal ricorrente riguardavano la diversa misura patrimoniale della confisca e non avevano revocato la sorveglianza speciale; in assenza di prova contraria e di riabilitazione ex art. 70 d.lgs. 159/2011, tale misura costituiva autonoma causa ostativa. La questione di legittimità costituzionale sull'equiparazione tra delitto tentato e consumato è stata ritenuta irrilevante, poiché l'altra autonoma motivazione fondata sulla misura di prevenzione avrebbe comunque mantenuto valido l'atto. La censura intertemporale è stata respinta perché l'art. 67 ha recepito cause ostative già previste dagli artt. 10 l. 575/1965 e 3 d.P.R. 252/1998. È stata esclusa la contraddittorietà derivante dal precedente riconoscimento del beneficio, poiché, una volta emessa la comunicazione antimafia, il Comune era tenuto ad adottare le conseguenti determinazioni vincolate; non residuava spazio per valutazioni discrezionali o per il richiamo all'affidamento derivante da precedenti erogazioni. Conseguentemente è stata esclusa anche l'illegittimità derivata dell'atto comunale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    cause di divieto, sospensione o decadenza; condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per i delitti consumati o tentati elencati all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Le cause ostative operano di diritto e comprendono sia le misure di prevenzione personali definitive non seguite da riabilitazione sia le condanne definitive per delitti consumati o tentati rientranti nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

  • art. 84, comma 2, d.lgs. 159/2011

    la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al precedente 67

    La comunicazione antimafia è un atto vincolato di accertamento, privo di margini di valutazione discrezionale.

  • art. 6 d.lgs. 159/2011

    Individua le misure di prevenzione personali la cui applicazione definitiva costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 67.

  • art. 70 d.lgs. 159/2011

    La riabilitazione è necessaria per superare gli effetti ostativi della misura di prevenzione personale definitiva; nel caso esaminato non risultava intervenuta.

  • art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

    La disposizione transitoria non impedisce l'applicazione delle cause ostative quando esse erano già previste dalla normativa previgente e sono state semplicemente recepite dal codice antimafia.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    L'art. 67 d.lgs. 159/2011 richiama i delitti, consumati o tentati, elencati da tale disposizione.

  • art. 10 l. 575/1965

    La disciplina previgente già prevedeva cause ostative corrispondenti a quelle oggi contenute nell'art. 67 d.lgs. 159/2011.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 252/1998

    La normativa previgente prevedeva la documentazione attestante le cause di decadenza, sospensione e divieto nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • La comunicazione antimafia è un atto vincolato di accertamento: la Prefettura deve attestare la sussistenza delle cause ostative previste dalla legge, senza disporre del margine discrezionale proprio dell'informazione antimafia.
  • Ai fini dell'art. 67 d.lgs. 159/2011, una condanna definitiva per un delitto tentato rientrante nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. è ostativa al pari della condanna per il corrispondente delitto consumato.
  • Una comunicazione antimafia fondata su più ragioni autonome resta legittima se almeno una di esse è conforme alla legge; l'invalidità o l'irrilevanza di una motivazione non travolge l'atto quando le altre ragioni ostative sono sufficienti a sostenerlo.
  • I provvedimenti giudiziari relativi alla revoca di una misura di prevenzione patrimoniale non incidono sulla distinta misura di prevenzione personale, salvo che dal loro contenuto risulti espressamente anche la revoca di quest'ultima; l'onere di provare tale effetto grava sull'interessato.
  • Quando la comunicazione antimafia attesta una causa ostativa, l'amministrazione che ha richiesto l'accertamento deve adottare le conseguenti misure previste dalla legge, senza poter valorizzare precedenti riconoscimenti del beneficio o svolgere autonome valutazioni discrezionali in senso contrario.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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