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Sentenza

Sentenza n. 2389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 19376/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202409558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la delibera AGCom di estensione ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca dell’obbligo di trasmissione dell’Informativa Economica di Sistema (IES) e dei relativi atti applicativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’AGCom ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo due motivi. Con il primo ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare preliminarmente l’ambito soggettivo di applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 e della direttiva 2000/31/CE, rilevando che la società appellata era stabilita in un Paese terzo e che la direttiva e-commerce, in base al principio del Paese d’origine, si applicherebbe solo ai prestatori stabiliti nel territorio di uno Stato membro. Da ciò l’Autorità ha dedotto l’assenza di contrasto tra l’obbligo IES e il diritto dell’Unione. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione dell’obbligo di comunicazione IES come non giustificato, sostenendo che il TAR avrebbe recepito in modo acritico la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-663/22, senza verificare concretamente la pertinenza, necessità e proporzionalità delle informazioni richieste rispetto alle finalità del regolamento P2B e alle funzioni di conoscenza del mercato attribuite all’Autorità. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto le censure assorbite in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto vincolante erga omnes l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella causa C-663/22, secondo cui il regolamento (UE) 2019/1150 non giustifica l’imposizione, a pena di sanzioni, dell’obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale un documento sulla propria situazione economica contenente numerose informazioni, in particolare sui ricavi. La Corte di giustizia aveva esaminato direttamente lo specifico obbligo IES e le informazioni richieste, escludendone la compatibilità con il regolamento P2B per l’assenza di un nesso sufficientemente diretto con le finalità del regolamento. Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che il giudice nazionale potesse svolgere una diversa valutazione autonoma in fatto o in diritto sulla necessità e proporzionalità della misura. Ha inoltre respinto la censura relativa alla sede della società fuori dall’Unione europea, rilevando che il regolamento P2B considera la dimensione globale dei servizi di intermediazione online e si applica ai fornitori stabiliti anche fuori dall’Unione quando ricorrono le condizioni previste dal considerando 9. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata. L’AGCom è stata condannata a rifondere alla società appellata le spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 515, lett. a), n. 2, l. 178/2020

    Attribuisce all’AGCom nuove competenze per garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, anche mediante la raccolta di informazioni pertinenti.

  • art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis, l. 249/1997

    Costituisce la base normativa nazionale della funzione dell’AGCom relativa all’applicazione del regolamento P2B e alla raccolta annuale di informazioni pertinenti.

  • art. 1, commi 29 e 30, l. 249/1997

    Prevede le sanzioni applicabili in caso di mancata trasmissione dell’IES o di comunicazione di dati non veritieri.

  • regolamento (UE) 2019/1150

    il regolamento 2019/1150 deve essere interpretato nel senso che esso non giustifica, ai fini dell’adeguata ed efficace applicazione del medesimo regolamento, l’adozione da parte di uno Stato membro di misure ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online sono obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di quest’ultimo un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori.

    Il regolamento P2B non consente agli Stati membri di imporre l’obbligo generalizzato e sanzionato di trasmissione periodica di informazioni economiche dei fornitori, quando tali informazioni non presentano un nesso sufficientemente diretto con gli obiettivi del regolamento. Il regolamento può applicarsi anche a fornitori stabiliti fuori dall’Unione, in ragione della dimensione globale dei servizi, quando ricorrono le condizioni indicate dal considerando 9.

  • art. 3, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE

    La questione relativa alla sua applicabilità ratione personae non incide sulla decisione, poiché l’oggetto della controversia è il contrasto dell’obbligo IES con il regolamento P2B, normativa posta dall’AGCom a fondamento della propria misura.

  • art. 267 TFUE

    La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia vincola il giudice nazionale quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione e impone di verificare soltanto la riferibilità delle statuizioni al caso concreto.

Massime di principio

  • L’interpretazione resa dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, quando esamina direttamente la misura nazionale controversa, vincola il giudice nazionale con efficacia erga omnes; il giudice del rinvio deve verificare soltanto se le statuizioni interpretative siano applicabili al caso concreto, senza rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Corte sul contrasto con il diritto dell’Unione.
  • Il regolamento (UE) 2019/1150 non giustifica l’imposizione, a pena di sanzioni, di un obbligo generalizzato di trasmissione periodica a un’autorità nazionale di informazioni sulla situazione economica dei fornitori di servizi di intermediazione online, inclusi i ricavi, quando tali informazioni non presentano un nesso sufficientemente diretto con le finalità del regolamento.
  • Uno Stato membro non può raccogliere informazioni economiche scelte arbitrariamente dei fornitori di servizi di intermediazione online sul presupposto che esse potrebbero essere richieste in futuro dalla Commissione europea per il monitoraggio del regolamento P2B; il regolamento prevede che le informazioni siano fornite su richiesta della Commissione, che può rivolgersi direttamente ai fornitori.
  • La circostanza che il fornitore di servizi di intermediazione online sia stabilito fuori dall’Unione europea non esclude, di per sé, l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, che considera la dimensione globale dei servizi e opera quando gli utenti commerciali o titolari di siti aziendali sono stabiliti nell’Unione e offrono beni o servizi a consumatori situati nell’Unione, secondo le condizioni previste dal regolamento.
  • Quando la Corte di giustizia ha già valutato direttamente lo specifico obbligo informativo nazionale e ne ha escluso la compatibilità con il diritto dell’Unione, il giudice nazionale non può riesaminare autonomamente la necessità, adeguatezza o proporzionalità della misura per giungere a una diversa conclusione.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Appello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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