Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14318/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento - del decreto n. 337 del 14 dicembre 2022 del Dipartimento Salute e Politiche Sociali, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del D.-L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 75.012,98 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato; - della nota della Provincia Autonoma di Trento, del 10 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi degli art. 25 della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n.23) e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico: - la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015-2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, del-la legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - l’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - l’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202305465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto provinciale di individuazione dell’impresa tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli ulteriori atti presupposti e il decreto della Provincia autonoma di Trento che aveva quantificato in euro 75.012,98 l’importo dovuto dall’impresa. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’assolvimento degli obblighi di payback mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione e determina la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. La ricorrente ha documentato di avere effettuato tempestivamente il pagamento della quota ridotta ed è stata inclusa nell’elenco provinciale delle aziende che hanno effettuato il versamento. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sull’intero ricorso, ritenendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto della disciplina sopravvenuta e dell’adempimento dell’obbligazione ridotta. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, come previsto dalla disciplina sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dei provvedimenti regionali e provinciali attuativi.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Il versamento tempestivo della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e, una volta accertato dall’amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente alle imprese soggette a un’obbligazione amministrativa di estinguerla mediante il pagamento di una quota ridotta e l’impresa effettua tempestivamente tale pagamento, viene meno l’interesse alla decisione sui ricorsi proposti contro gli atti di quantificazione dell’obbligazione originaria.
  • L’accertamento amministrativo dell’avvenuto versamento della quota ridotta, con inclusione dell’impresa nell’elenco dei soggetti adempienti e comunicazione al giudice, consente di dichiarare cessata la materia del contendere sull’intero gravame relativo agli obblighi di payback per le annualità interessate.
  • Quando la disciplina sopravvenuta collega espressamente l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere al pagamento della quota ridotta, il giudizio non viene definito mediante esame dei motivi di illegittimità originariamente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.