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Sentenza

Sentenza n. 1421/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2798/2024, depositata e resa pubblica il 16.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9845/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.06.2025

Giustizia amministrativa202503288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 17 aprile 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di euro 500 annui mediante la carta elettronica del docente per sette anni scolastici, per complessivi euro 3.500. La ricorrente ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'adempimento dell'obbligo, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre richiesto le astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili, accertato la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e verificato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, pari a euro 3.500 per i sette anni scolastici, oltre interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione pecuniaria fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato commissario ad acta, senza compenso, un dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, incaricato di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione sia obbligata a conformarsi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di euro 500 destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • In presenza di un giudicato favorevole notificato all'amministrazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine fissato nella sentenza.
  • Quando il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico sia divenuto inutilizzabile per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali, se l'obbligazione ha natura fungibile.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa come legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attribuzione dei compiti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, inclusi gli adempimenti contabili e finanziari.
  • L'applicazione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica e può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la misura non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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