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Sentenza

Sentenza n. 3610/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Napoli del 10.1.2023 notificato in data 11.1.2023, con il quale è stata revocata la licenza ex art. 127 TULPS per la vendita al dettaglio di preziosi relativa alla -OMISSIS-; - della comunicazione prot. 95 del 28.7.2022 della Questura di Napoli – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, notificata in data 28.7.2022 avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ... finalizzato all'adozione di un provvedimento di revoca della licenza per l'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi, rilasciata ai sensi degli artt. 127 e 128 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e artt. 243 e seguenti del relativo Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635”; - della licenza per esercitare attività di “commercio di oggetti preziosi” anche a mezzo sito web concessa all’amministratore giudiziario della società -OMISSIS- - di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202301689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca della licenza ex art. 127 TULPS per il commercio al dettaglio di oggetti preziosi, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la revoca della licenza di pubblica sicurezza, deducendo violazione degli artt. 8, 10, 11 e 127 TULPS, difetto di istruttoria, carenza di attualità degli elementi posti a fondamento del provvedimento, insussistenza dell’interesse pubblico attuale, sproporzione, sviamento ed eccesso di potere. Hanno sostenuto che la revoca fosse fondata essenzialmente su fatti risalenti, su rapporti di parentela con un soggetto indagato per riciclaggio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa e su elementi non idonei a dimostrare l’inaffidabilità del titolare. Hanno inoltre dedotto che l’amministrazione giudiziaria della società e il controllo del tribunale ordinario avrebbero escluso il rischio di infiltrazione criminale, prospettando come misura meno invasiva la sospensione della licenza. È stata contestata anche la violazione dell’obbligo di comunicare le modifiche della compagine societaria e della gestione, sostenendo che l’assetto societario fosse noto all’amministrazione e che il titolare della licenza avesse agito con un preposto autorizzato. I ricorrenti hanno infine valorizzato l’assoluzione penale di uno dei soggetti coinvolti e le pronunce di non doversi procedere per morte di altro soggetto, sostenendo che tali esiti avrebbero privato di fondamento la revoca.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il commercio di oggetti preziosi sia soggetto a licenza del Questore e caratterizzato da particolare delicatezza, tale da giustificare un controllo rigoroso sulla permanenza dei requisiti soggettivi di affidabilità e buona condotta. La valutazione amministrativa è prognostica e precauzionale, ampiamente discrezionale e sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o sproporzione. Nel caso concreto, la Questura aveva fondato la revoca su un quadro istruttorio articolato e convergente: procedimenti penali per riciclaggio aggravato, rapporti con ambienti criminali, intercettazioni, documentazione societaria e finanziaria, ruolo di fatto di un soggetto diverso dall’intestatario formale e mancata comunicazione dei mutamenti societari e gestionali. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare il concreto rischio di condizionamento criminale e l’inaffidabilità del titolare, nonostante gli esiti successivi del processo penale. Il giudice ha ribadito l’autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo: l’assoluzione non impedisce la valutazione amministrativa dei medesimi fatti secondo il diverso standard prognostico e precauzionale, salvo il limitato effetto vincolante del giudicato penale nei casi e nei limiti previsti dall’art. 654 c.p.p. È stata inoltre ritenuta accertata la violazione del principio di personalità della licenza, poiché l’attività risultava in concreto gestita da un soggetto diverso dall’intestatario. L’amministrazione giudiziaria non costituisce un’eccezione prevista dalla legge al divieto di trasferimento o di esercizio della licenza tramite rappresentanti; pertanto, non elimina né sana l’inaffidabilità del titolare o la dissociazione tra intestazione formale e gestione sostanziale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore dell’amministrazione costituita.

Norme richiamate

  • art. 127 TULPS (R.D. 773/1931)

    I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

    Il commercio di oggetti preziosi è soggetto a licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore.

  • art. 10 TULPS (R.D. 773/1931)

    [Le autorizzazioni di polizia] possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

    La revoca o sospensione è legittima quando emergano elementi sintomatici di abuso del titolo o di inaffidabilità del titolare, senza necessità di una condanna penale definitiva.

  • art. 11 TULPS (R.D. 773/1931)

    La disposizione consente all’autorità di pubblica sicurezza di valutare il requisito della buona condotta e l’affidabilità del titolare mediante un giudizio prognostico fondato su elementi indiziari complessivamente considerati.

  • art. 8 TULPS (R.D. 773/1931)

    Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

    La licenza per il commercio di preziosi deve restare riferibile al soggetto che ne è formalmente titolare e che esercita effettivamente i poteri di gestione e rappresentanza; la gestione di fatto da parte di altro soggetto integra una violazione sostanziale del principio di personalità.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La parte ricorrente ne ha invocato l’applicazione in relazione all’interesse pubblico attuale e alla revoca, ma il giudice ha ricondotto la misura principalmente al potere speciale di revoca delle autorizzazioni di polizia previsto dall’art. 10 TULPS.

  • art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale non determina un vincolo assoluto per l’amministrazione; il vincolo riguarda, nei presupposti previsti, l’accertamento dei fatti materiali e non la loro autonoma qualificazione o valutazione amministrativa.

  • art. 55 c.p.a.

    In sede cautelare il TAR aveva escluso il periculum in mora, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e non dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Nel settore del commercio di oggetti preziosi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare la buona condotta e l’affidabilità del titolare, mediante un giudizio prognostico e precauzionale fondato sulla valutazione complessiva di fatti, legami e circostanze idonei a evidenziare un serio e non remoto rischio di abuso del titolo o di infiltrazione criminale.
  • La revoca di una licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 10 TULPS può essere disposta anche in assenza di una condanna penale definitiva, quando un quadro indiziario articolato e convergente incrini l’affidabilità del titolare e renda concreto il pericolo di utilizzazione dell’attività per finalità illecite.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza in ordine all’affidabilità del titolare, salvo che la valutazione amministrativa risulti manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o sproporzionata.
  • L’assoluzione penale non impedisce, di regola, l’autonoma valutazione amministrativa dei medesimi fatti ai fini della verifica dell’affidabilità richiesta per una licenza di pubblica sicurezza, poiché il giudizio penale e quello amministrativo perseguono finalità diverse e si fondano su differenti standard probatori e valutativi.
  • La licenza di pubblica sicurezza per il commercio di preziosi è strettamente personale: la dissociazione stabile tra il titolare formale e il soggetto che esercita in concreto i poteri decisionali, organizzativi e gestionali integra una violazione sostanziale del principio di personalità e può giustificare la revoca.
  • L’amministrazione giudiziaria di una società non rientra, in assenza di una specifica previsione legislativa, tra le eccezioni al divieto di trasferimento o di esercizio tramite rappresentante delle autorizzazioni di polizia e non impedisce la revoca della licenza per inaffidabilità del titolare o abuso del titolo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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