Sentenza n. 250/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di non ammissione dell'alunno alla classe successiva emesso dal Consiglio di Classe in data 15.07.2022 e rilasciato in copia il 3.9.2022 nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti ivi compreso il provvedimento di non ammissione dell'alunno alla classe successiva emesso dal Consiglio di Classe in data 15.06.2022 e comunicato allo studente il 16.06.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il conseguimento del diploma aveva fatto venire meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dei provvedimenti di non ammissione alla classe successiva. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti.
Atto impugnato: Provvedimenti di non ammissione dello studente alla classe successiva adottati dal Consiglio di classe
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Consiglio di classe aveva disposto la non ammissione dello studente alla classe successiva, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi. Nel corso del giudizio l'istanza cautelare è stata rigettata dal TAR e il relativo appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato. Successivamente, con memoria del 2 marzo 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché lo studente aveva conseguito medio tempore il diploma di istruzione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, non sussiste più una utilità conseguibile mediante la pronuncia giurisdizionale.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di tutela dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, dopo la proposizione dell'impugnazione, viene meno l'utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe conseguire dalla decisione; nel caso di impugnazione della non ammissione scolastica, il conseguimento medio tempore del diploma può determinare tale sopravvenienza.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione, ove coerente con la sopravvenuta situazione sostanziale, consente al giudice di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare il merito delle censure dedotte.
Come è indicizzato
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