Sentenza n. 4200/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 21 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 16 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 496; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 14/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il verbale relativo alla correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui alla propria prova, contrassegnata con il numero 496, era stato attribuito il voto di 14/30, con conseguente esclusione dalle prove orali della sessione 2024. Aveva inoltre impugnato gli atti connessi, inclusa la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 sulle indicazioni operative per la correzione degli elaborati, contestando, per quanto emerge dall’epigrafe, l’adeguatezza della valutazione espressa mediante voto meramente numerico. Nel corso del giudizio, dopo un’ordinanza collegiale che aveva assegnato alle parti un termine per interloquire sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo sostenuto e superato l’esame orale della sessione 2025, successiva a quella oggetto della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente alla richiesta della ricorrente. Il superamento della prova orale nella sessione successiva ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’attribuzione del voto nella precedente sessione e sulla conseguente mancata ammissione agli orali. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione numerica, al verbale di correzione e alla circolare ministeriale, né la questione di legittimità costituzionale affrontata in altro giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la sentenza applica tale regola in ragione del superamento dell’esame orale nella sessione successiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, un fatto successivo elimina l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
- Il superamento, in una sessione successiva, della prova o procedura selettiva cui si riferiva l’impugnazione può far venir meno l’interesse alla decisione sull’esclusione dalla precedente sessione, se il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse e non residuano ulteriori utilità giuridiche concretamente perseguibili.
- Quando il ricorso è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le censure rivolte agli atti impugnati non vengono esaminate nel merito.
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