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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00959/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per violazioni tributarie (artt. 5, 10, 11 d.lgs. n. 74/2000). Venivano dedotti due motivi principali: (1) motivo comune relativo alla violazione del diritto al contraddittorio e della normativa sul rito, perché entrambi avevano richiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 611 c.p.p. ma la Corte aveva deciso la causa con rito cartolare (camerale) dopo rinvii/anticipazioni, omettendo la richiesta di trattazione orale; (2) motivi differenziati di nullità della notifica del rinvio: Adinolfi denunciava una notificazione difettosa al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. per assenza di elezione di domicilio e di specifiche ricerche; Guadagno sosteneva che la notifica via PEC era stata inviata ad un indirizzo errato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo comune (violazione per decisione con rito cartolare nonostante la richiesta di trattazione orale). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il proseguimento del processo. La Corte non ha esaminato le censure successive relative alle notifiche, essendo sufficiente il vizio processuale accertato.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La richiesta di trattazione orale si riferisce alla decisione dell'appello e non alla singola udienza; non deve essere reiterata in caso di rinvio d'ufficio e rimane efficace per impedire la decisione in rito camerale. La sua elusione determina una nullità che può essere rilevata in Cassazione.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la notificazione al difensore; un'incompleta elezione di domicilio o l'assenza di specifiche ricerche possono rendere la notificazione viziata e potenzialmente invalidante per gli atti processuali, se rilevante e provato. Nel caso specifico la Corte non ha deciso su questo punto perché ha ritenuto risolutivo il primo motivo.

  • artt. 5, 10, 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norme che definiscono le fattispecie di reato tributario cui erano ascritti gli imputati: si tratta delle basi della responsabilità penale tributaria per le condotte contestate e per le quali erano state irrogate pene in primo e secondo grado.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022 (Rossello, Rv. 283002-01)

    Principio giurisprudenziale secondo cui la mancata osservanza della richiesta di discussione orale, con decisione camerale non partecipata, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 611 c.p.p. rimane efficace per la decisione sull'appello e non deve essere reiterata dopo rinvii d'ufficio: se il giudice decide in rito camerale nonostante la richiesta, la decisione è annullabile per violazione del contraddittorio.
  • Se il processo è rinviato o differito per ragioni d'ufficio (periodo cuscinetto, ecc.), il difensore deve documentare la richiesta di trattazione orale; tale documentazione può essere decisiva per ottenere l'annullamento in Cassazione se la Corte decide senza udienza.
  • Le contestazioni sulle notifiche (elezione di domicilio, indirizzo PEC errato, ricerche mancanti) possono costituire autonome censure e incidere sulla validità degli atti, ma possono rimanere ininfluenti se il vizio processuale principale (mancata trattazione orale) è ritenuto risolutivo.
  • In presenza di annullamento senza rinvio con trasmissione ad altra Sezione, il processo proseguirà in quella Sezione: l'annullamento tutela il diritto al contraddittorio senza rimettere necessariamente la causa al medesimo collegio.
  • Prassi difensiva consigliata: chiedere e verbalizzare espressamente la trattazione orale, confermare/eleggere domicilio certo e validare gli indirizzi PEC; conservare prove delle richieste/atti notificativi per poter dedurre eventuali nullità in sede di impugnazione o Cassazione.

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