Sentenza n. 136/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento assunto dalla resistente recante la nuova “Procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 101, comma 6 terzo periodo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - codice del terzo settore ambito territoriale: Sardegna”, pubblicato in data 3 maggio 2022; - di tutti gli altri atti del procedimento, antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati, per quanto pregiudizievoli alla ricorrente, così come meglio illustrato nelle censure che seguono, di contenuti non completamente conosciuti, né conoscibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: secondo bando per la procedura aperta di accreditamento di un nuovo centro di servizi per il volontariato nell’ambito territoriale della Sardegna, pubblicato il 3 maggio 2022
Esito
Favorevole al resistente (ente controllore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già istituita e operante come centro di servizio per il volontariato in forza del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, ha impugnato il nuovo bando sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere al suo accreditamento diretto e avrebbe potuto selezionare nuovi soggetti soltanto dopo una valutazione negativa dell’ente preesistente. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 101, comma 6, del d.lgs. n. 117/2017, il difetto di motivazione per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione degli artt. 3, 6, comma 1, lett. b), 10-bis e 21-octies, comma 2, ultimo periodo, della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 61, comma 1, del Codice del Terzo settore, con contestazione di difetto di istruttoria ed eccesso di potere. La Fondazione ONC ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR Lazio, sostenendo che l’atto producesse effetti non limitati al territorio regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che il bando producesse effetti esclusivamente nel territorio della Sardegna. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: gli atti conclusivi della procedura avviata dal bando erano ormai coperti da giudicato, sicché non residuava un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto presupposto. Il giudice ha inoltre ritenuto il ricorso comunque infondato. La precedente impugnazione della ricorrente contro il provvedimento della Fondazione ONC che aveva dichiarato inammissibile la sua manifestazione di interesse per l’accreditamento diretto era stata respinta con sentenza del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato. Il giudicato sull’assenza dei presupposti per l’accreditamento diretto rendeva necessaria l’indizione di una procedura aperta per l’accreditamento di altro ente, secondo la disciplina dell’art. 101 del d.lgs. n. 117/2017. La scelta amministrativa risultava quindi conforme alla normativa e immune dai vizi dedotti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di euro 2.000 per ciascuna parte resistente e controinteressata, per complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 101, comma 4, d.lgs. 117/2017
In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto
La disposizione transitoria impone la valutazione dell’ente già istituito come CSV; quando tale valutazione si conclude negativamente, l’accreditamento di altri enti deve avvenire mediante le procedure previste dal Codice del Terzo settore.
art. 101, comma 6, d.lgs. 117/2017
A seguito della valutazione negativa dell’ente preesistente, la Fondazione ONC era tenuta ad avviare una procedura aperta per l’individuazione del soggetto da accreditare come centro di servizio per il volontariato.
art. 61, comma 1, d.lgs. 117/2017
La procedura di accreditamento dei centri di servizio per il volontariato deve essere svolta secondo le regole del Codice del Terzo settore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato costituisce l’indizione di una procedura selettiva e gli atti conclusivi della procedura sono divenuti definitivi per effetto del giudicato, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento del bando, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La formazione del giudicato sull’atto presupposto che abbia escluso la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento diretto preclude la rimessione in discussione di tale presupposto mediante l’impugnazione dell’atto consequenziale di indizione della procedura selettiva.
- Nel regime transitorio del Codice del Terzo settore, l’ente già istituito come centro di servizio per il volontariato non conserva un diritto permanente all’accreditamento: dopo la valutazione prevista dalla legge, in caso di esito negativo, l’amministrazione deve procedere all’accreditamento di altri enti secondo le procedure codicistiche.
- La competenza territoriale del giudice amministrativo si radica presso il TAR della regione quando il provvedimento impugnato produce effetti limitati al territorio regionale, anche se l’autorità emanante ha sede in una regione diversa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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