Sentenza n. 700/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di archiviazione del nulla-osta al lavoro stagionale del 7.12.2025 della Prefettura di Foggia, codice pratica P-FG/L/Q/2025/108773.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione del nulla-osta al lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione della pratica relativa al nulla-osta al lavoro stagionale, deducendo sostanzialmente eccesso di potere per travisamento. In particolare, ha contestato la motivazione secondo cui il contratto di soggiorno sarebbe stato trasmesso tardivamente. Nel corso dell'istruttoria disposta dal giudice, l'amministrazione ha chiarito che il datore di lavoro aveva presentato la richiesta tramite il sistema telematico previsto per l'assunzione di lavoratori extra-UE, ma che, a partire dal 2025, l'intera procedura è stata digitalizzata e richiede la sottoscrizione del contratto di soggiorno secondo le modalità previste dal portale ministeriale. Il contratto era stato trasmesso tramite PEC il 25 novembre 2025, anziché mediante il canale telematico prescritto, e non risultava conforme ai requisiti tecnici, tra cui la validità della firma digitale, il formato del documento e la trasmissione sul portale ministeriale. Inoltre, non era stata verificata la riconducibilità giuridica del documento al soggetto istante, né la validità della firma digitale del datore di lavoro, necessaria anche quale dichiarazione ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000 circa la sottoscrizione autografa del lavoratore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura di travisamento. Alla luce dei chiarimenti acquisiti, la ragione ostativa non consisteva nella mera tardività dell'invio, ma nella mancata osservanza delle forme sostanziali e tecniche richieste per il perfezionamento della procedura: trasmissione tramite il portale ministeriale, formato conforme e firma digitale valida del datore di lavoro. L'irregolarità impediva di verificare la riferibilità giuridica del contratto e rendeva non perfezionato l'iter di assunzione. Il provvedimento di archiviazione è stato ritenuto coerente con l'art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e sufficientemente motivato, anche se sintetico, in applicazione dell'art. 2, comma 1, seconda parte, l. n. 241/1990, che consente una motivazione semplificata quando la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il giudice ha inoltre rilevato che le circostanze dedotte dal ricorrente non erano comprovate. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia. È stata revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, poiché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. [...] Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
La sottoscrizione qualificata e la trasmissione telematica del contratto di soggiorno costituiscono forme sostanziali della procedura; l'invio tramite PEC di un documento non conforme ai requisiti tecnici e privo di firma digitale verificabile non consente il perfezionamento dell'iter.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Il provvedimento di archiviazione può essere motivato in forma sintetica quando la domanda risulti manifestamente infondata o non procedibile; la motivazione è sufficiente se individua il dato fattuale o giuridico decisivo.
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La firma digitale o altra firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato dal lavoratore vale quale dichiarazione circa l'autenticità della sottoscrizione autografa del lavoratore.
d.P.C.M. 21 dicembre 2021
Il procedimento per l'assunzione di manodopera extra-UE per lavoro stagionale è ricondotto alla disciplina del cosiddetto decreto flussi e alle modalità procedurali richiamate dal giudice.
artt. 46 e 65, comma 3, c.p.a.
Le disposizioni sono state utilizzate per acquisire dall'amministrazione chiarimenti e una relazione sintetica sulla posizione giuridica del ricorrente e sul perfezionamento dell'iter procedimentale.
artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nella procedura per il nulla-osta al lavoro stagionale di cittadini extra-UE, la sottoscrizione del contratto di soggiorno con firma digitale o altra firma elettronica qualificata e la sua trasmissione tramite il canale telematico previsto dalla disciplina costituiscono forme sostanziali dell'iter; la trasmissione via PEC di un documento non conforme ai requisiti tecnici, privo di firma digitale verificabile o non riconducibile al soggetto istante non perfeziona la procedura.
- La firma digitale o altra firma elettronica qualificata del datore di lavoro apposta sul contratto di soggiorno svolge anche la funzione di dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, circa la sottoscrizione autografa del lavoratore; la sua mancata verifica impedisce di ritenere regolare il documento.
- È legittima la motivazione semplificata del provvedimento amministrativo quando l'amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, purché sia indicato in modo sintetico il punto di fatto o di diritto risolutivo.
- L'archiviazione dell'istanza costituisce conseguenza legittima della mancata osservanza delle forme sostanziali richieste per il buon esito del procedimento, quando l'irregolarità impedisca il perfezionamento giuridico e tecnico della domanda.
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