Sentenza n. 2229/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1097/2024 della Corte di Appello di Milano sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1097/2024 della Corte d’Appello di Milano, notificata al Ministero il 13 febbraio 2025, che aveva condannato l’amministrazione ad attribuirgli il beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta Docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Dedotta la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento, anche parziale, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre chiesto il pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza e il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l’assenza di qualsiasi pagamento, mentre il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non aveva contestato né l’esistenza né l’ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull’adempimento. È stata quindi dichiarata l’inottemperanza del Ministero e assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente il pagamento. È stato nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La domanda relativa a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato è stata respinta perché la sentenza da eseguire aveva già disciplinato interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, ritenuta solo formalmente proposta, non articolata e priva di prova del pregiudizio. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha accertato l’inottemperanza e impartito ordini conformativi all’amministrazione, nominando anche un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche alle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi era decorso senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 794/1994
La sentenza azionata aveva previsto il pagamento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione; per tale ragione il TAR ha respinto la domanda di ulteriori somme maturate dopo il passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e divenuta eseguibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il mancato pagamento integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto, neppure parzialmente.
- Quando il credito risultante dal titolo giudiziale non è contestato dall’amministrazione né nell’an né nel quantum, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta preventivamente nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Una domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione del giudicato deve essere specificamente articolata e assistita dalla prova del pregiudizio; la sua mera proposizione formale non è sufficiente.
- Non possono essere riconosciute in sede di ottemperanza somme per interessi o rivalutazione già disciplinate dal titolo esecutivo secondo la decorrenza ivi stabilita, se la domanda mira a duplicare o modificare quanto già statuito nel giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1038/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1039/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1040/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1041/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1042/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1043/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →