Cassazione Penale, Sentenza n. 45455/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Runza ha impugnato la condanna per tentato omicidio e per porto in luogo pubblico di arnese da taglio, deducendo: (1) assenza del dolo di omicidio perché l'azione si svolse in una frazione di secondo e fu reazione immediata all'aggressione subita; (2) riconoscimento della scriminante della legittima difesa (anche putativa) o, in subordine, dell'eccesso colposo in legittima difesa; (3) che la condotta era stata provocata dalla persona offesa (attenuante della provocazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata, anche dalle immagini di videosorveglianza, la condotta di Runza consistente nel tirare fuori un arnese a lama e nell'inseguire e colpire la persona offesa mentre questa si stava allontanando; ciò ha attestato una cesura temporale rispetto alla prima fase dello scontro e la possibilità di desistere. Perciò non è configurabile la legittima difesa né putativa, né l'eccesso colposo. Il motivo relativo alla provocazione è stato considerato in parte inammissibile per mancata specifica richiesta in sede d'appello ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; inoltre, sul merito, non risulta provata la legittima provocazione e anzi emerse l'ipotesi di una richiesta estorsiva dell'imputato. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato disposto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
La Cassazione ha richiamato l'art. 581 c.p.p. per rilevare che l'assenza di una specifica richiesta di applicazione dell'attenuante per provocazione in sede di appello ne ha determinato l'inammissibilità in questa sede di legittimità
norma sul tentativo (codice penale)
La Corte ha interpretato gli atti come 'attività idonea e diretta' a realizzare l'evento omicidio (tentativo): estrazione dell'arnese, inseguimento e colpo alla persona offesa costituiscono atti idonei e diretti verso la consumazione
scriminante della legittima difesa (codice penale)
La Corte ha ritenuto che non sussiste la legittima difesa perché al momento dell'aggressione armata non esisteva una situazione di pericolo attuale o inevitabile per l'imputato; neanche la legittima difesa putativa o un eccesso colposo risultano configurabili
attenuante della provocazione (codice penale)
Ove non richiesta espressamente in appello, la questione è inammissibile in Cassazione; inoltre, la Corte ha rilevato che non risulta provata una provocazione idonea a giustificare l'attenuante, anzi è emersa l'ipotesi di una richiesta estorsiva
Massime di principio
- La prova filmica che mostra l'imputato estrarre un'arma, inseguire la vittima e colpirla mentre la vittima si sta allontanando è fortemente indiziaria del dolo omicidiario e rende difficilmente plausibile la legittima difesa
- Perché si configuri la legittima difesa è necessario che sussista un pericolo attuale e inevitabile; se l'aggressore sta arretrando o vi sono terzi che possono intervenire, la difesa armata può essere considerata ingiustificata
- La legittima difesa putativa richiede che la percezione del pericolo fosse ragionevole; l'assenza di pericolo oggettivo o la possibilità di allontanarsi escludono anche la putativa
- L'eccesso colposo in legittima difesa può essere valutato solo se sussisteva in origine una scriminante; in assenza di legittima difesa riconoscibile, non è possibile derubricare la fattispecie
- Le attenuanti come la provocazione devono essere dedotte e richieste con specificità nei gradi di giudizio previsti (richiamo pratico ad art. 581 c.p.p. in relazione all'appello); la loro omissione proceduralmente rilevante può determinare l'inammissibilità della censura in Cassazione
- Quando la ricostruzione dei fatti evidenzia una cesura temporale tra la prima aggressione e la reazione armata dell'imputato, ciò rafforza la tesi della possibilità di desistere e ostacola la qualificazione della condotta come difensiva
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