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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6582/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione della competenza del giudice ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in costanza di declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; il ricorrente deduce che tale competenza spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, Codice della Strada

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter cod. pen.) non possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, competenza invece del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.s. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla sospensione della patente di Basilii, statuizione che è stata eliminata, e ha disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Roma per i provvedimenti di competenza

Norme richiamate

  • art. 224, comma 3, Codice della Strada

    Attribuisce al Prefetto la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente quando è dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo; la Corte conferma che tale competenza non può essere sostituita dal giudice nel caso di estinzione per messa alla prova

  • art. 168-ter, cod. pen.

    La dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova prescinde dall'accertamento di responsabilità penale e, perciò, non legittima il giudice ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

  • art. 186, comma nono-bis, Codice della Strada

    Riferito come esempio normativo in cui la disciplina prevede la possibilità (in deroga) che il giudice applichi la sanzione sostitutiva e, conseguentemente, l'accessorio amministrativo: diversità rispetto all'istituto della messa alla prova

  • art. 187, comma ottavo-bis, Codice della Strada

    art. 187, comma ottavo-bis

    Analogamente all'art. 186, segnala ipotesi in cui la normativa prevede la competenza del giudice ad applicare sanzioni sostitutive e accessorie, a differenza della messa alla prova

  • legge 67/2014, art. 3, comma 11

    legge 67/2014, art. 3, comma 11

    Ha inserito il secondo comma nell'art. 168-ter cod. pen., prevedendo che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie comunque previste dalla legge; tuttavia la competenza per l'applicazione rimane attribuita al Prefetto dall'art. 224 C.d.s.

Massime di principio

  • Quando il reato è dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter cod. pen.), la competenza per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.s., e non al giudice che ha dichiarato l'estinzione
  • Occorre distinguere la messa alla prova dalle ipotesi di sanzione sostitutiva previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis C.d.s.: in queste ultime, la disciplina espressa può attribuire al giudice la competenza ad applicare le sanzioni accessorie, per cui il potere del giudice può differire a seconda del quadro normativo specifico
  • Se in una sentenza di estinzione per messa alla prova viene comunque disposta dal giudice la sospensione della patente, è possibile proporre impugnazione evidenziando incompetenza del giudice e ottenere l'annullamento, con eliminazione della statuizione o rinvio al Prefetto
  • La previsione che l'estinzione non pregiudichi l'applicazione di sanzioni amministrative non implica automaticamente la competenza del giudice: va sempre verificata la norma specifica che assegna la competenza (es. art. 224 C.d.s.)
  • Prassi operativa consigliata: in casi analoghi comunicare la decisione al Prefetto competente per le valutazioni amministrative e, se necessario, procedere a impugnazione quando il giudice ha adottato provvedimenti riservati all'autorità amministrativa

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