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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17295/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non rispettava il requisito di forma richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. Non sono state liquidate le spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di una persona di nazionalità nigeriana diretta a ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, e in subordine la protezione sussidiaria o, ulteriormente in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro il decreto di rigetto veniva proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La Corte, però, non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale apposta al ricorso: per i ricorsi per cassazione avverso i decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve contenere l'indicazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla espressamente. Nel caso concreto la procura riportava gli estremi del decreto e la data di rilascio, ma non conteneva una certificazione idonea della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento; una successiva certificazione 'postuma' depositata dal difensore non è stata ritenuta sanante.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato"

    Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti resi nel procedimento speciale in materia di protezione internazionale, la procura deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore in modo espresso.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Le regole ordinarie sul rilascio della procura speciale sono integrate, per questa materia, da un requisito di specialità ulteriore relativo alla certificazione della data di rilascio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, ai sensi del comma 1-bis.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    La Corte richiama la declaratoria della Corte costituzionale che ha ritenuto non contraria a tali parametri la disciplina dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE

    Sono richiamati come parametri eurounitari considerati dalla Corte costituzionale nel vaglio di legittimità della disciplina processuale.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Sono richiamati nel giudizio di costituzionalità della norma processuale sulla procura speciale.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Sono richiamati, insieme ai parametri costituzionali e UE, nel giudizio di legittimità costituzionale della disposizione processuale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto avverso un decreto definito ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve recare in modo espresso la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la posteriorità oltre all'autenticità della sottoscrizione.
  • La certificazione della data della procura deve essere contestuale al conferimento e inserita nella procura stessa: una certificazione successiva depositata nel corso del giudizio di legittimità non sana il vizio originario.
  • Gli avvocati non dispongono di poteri certificativi generali oltre quelli previsti dalla legge processuale; pertanto non possono validamente integrare con atti successivi una procura speciale che sia priva del requisito formale richiesto.
  • La mancanza della certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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