Cassazione Penale, Ordinanza n. 34418/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva solo rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando però la condanna per il delitto di tentativo di sostituzione di persona. In cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo la necessità di una declaratoria immediata di proscioglimento; dall'altro, un vizio di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo del tutto generico e meramente assertivo, oltre che in parte non pertinente e risolventesi in censure di fatto, e il secondo motivo privo di specificità perché fondato su argomenti non correlati al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma; è stata solo confermata la riduzione della pena già disposta in appello.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del tentativo, in combinazione con l'art. 494 c.p., per il delitto oggetto di conferma in appello
art. 494 c.p.
norma incriminatrice del reato contestato, confermato nei gradi di merito
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una declaratoria immediata di proscioglimento; il motivo è stato ritenuto generico e non specifico
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione dell'art. 129 c.p.p. in termini meramente assertivi, senza indicare specificamente le ragioni per cui il proscioglimento sarebbe immediatamente rilevabile dagli atti.
- Le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale fattuale, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, sono inammissibili perché versate in fatto.
- Il motivo che contesti la determinazione della pena deve essere specifico e correlato al caso concreto; non è sufficiente prospettare argomentazioni astratte o non pertinenti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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