Cassazione Penale, Sentenza n. 23999/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di traffico internazionale di stupefacenti. I ricorsi contestavano: (1) l'utilizzabilità, nel processo italiano, del materiale investigativo acquisito tramite Europol e mediante ordini europei di indagine eseguiti dall'autorità giudiziaria francese, lamentando segretezza sulle modalita' di acquisizione e decriptazione dei dati; (2) l'attendibilità e il valore probatorio delle dichiarazioni rese da coindagati/collaboratori usate a corroborare l'attribuzione dell'utenza PIN all'indagato; (3) la sussistenza delle esigenze cautelari e la possibilità di applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), in considerazione del contesto personale e dell'assenza di precedenti per reati specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto pienamente utilizzabili, a fini cautelari, i materiali trasmessi tramite ordini europei di indagine eseguiti dalla magistratura francese, considerata presuntivamente conforme alle garanzie dell'Unione salvo prova contraria; ha ritenuto legittima la trasformazione in dati intellegibili (decriptazione) e applicabile l'art. 234-bis cod. proc. pen. per l'acquisizione di documenti/dati informatici conservati all'estero. La Corte ha inoltre ritenuto congrua e non viziata la valutazione del Tribunale del riesame circa l'attribuzione del PIN 8005F2 a Giovanni Fontana (elementi tecnici e anagrafici riconducenti alle societa' collegate a Fontana, messaggi che lo identificano per nome, e conferme supplementari rese dai coindagati) e ha giudicato adeguata la motivazione circa il pericolo di reiterazione e la necessita' della custodia in carcere. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e il mantenimento della misura custodiale.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2
Norme sostanziali relative all'imputazione (concorso in reato e specifiche fattispecie di traffico di stupefacenti) che giustificano l'adozione di misure cautelari obbligatorie e gravi indizi di colpevolezza.
d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 (attuazione Direttiva 2014/41/UE) art. 43
Art. 43 disciplina la richiesta di intercettazione con assistenza tecnica dello Stato di esecuzione; la Corte ha accertato che nei provvedimenti in esame non si e' fatto ricorso a tale procedura, quindi le regole di assistenza tecnica non erano applicabili.
d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 art. 45
Art. 45 disciplina la richiesta di documentazione inerente telecomunicazioni: gli O.I.E. invocati erano stati emessi ai sensi di tale norma per ottenere dati gia' acquisiti dall'autorita' francese; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e la trasmissione di tali dati.
Direttiva 2014/41/UE (in particolare artt. 2, 9, 11, 31)
Principio del riconoscimento reciproco e limiti all'esecuzione: l'autorita' di esecuzione deve presumibilmente rispettare i diritti fondamentali; il giudice italiano puo' presumere la legittimità dell'attivita' svolta dallo Stato di esecuzione salvo elementi concreti di contrasto. L'art.31 prevede comunicazione in caso di intercettazioni che interessino apparecchi in un altro Stato, ma qui non si e' ravvisata rilevanza tale da vietare l'utilizzazione dei dati.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma ai dati decriptati e trasferiti dall'autorita' francese, considerandoli 'rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con metodo digitale' e pertanto acquisibili.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiama le garanzie del contraddittorio e della valutazione della regolarita' delle indagini; la Corte ha pero' stabilito che quando il materiale e' stato acquisito da autorita' di un altro Stato membro che ne ha esercitato il controllo secondo la propria legge, il giudice italiano puo' presumere la correttezza salvo prova contraria.
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni in Italia: la Corte ha precisato che tali norme riguardano flussi comunicativi in atto e non l'acquisizione ex post di dati conservati; quindi non ostano all'utilizzo dei dati trasmessi dall'autorita' straniera quando i flussi non erano piu' in corso.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e parita' delle parti: la Corte ha ritenuto non violato tale principio poiche' la Procura italiana ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione ricevuta dall'autorita' francese e la mancata ostensione di specifici verbali e' derivata da segreto riconosciuto dalla magistratura francese.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea art. 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un tribunale imparziale: la Corte ha ritenuto compatibile l'esecuzione degli O.I.E. con la CDFUE nella misura in cui lo Stato di esecuzione rispetta le proprie garanzie e in assenza di elementi concreti contrari.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo art. 6 e art. 8
Art.6 (diritto a un processo equo) e art.8 (diritto alla vita privata): la Corte ha ritenuto che non sussistano violazioni concrete di tali diritti alla luce della documentazione disponibile e degli strumenti procedurali applicati; rileva che l'art.8 non e' rilevante in assenza di acquisizione priva di provvedimento giudiziario competente.
Massime di principio
- Materiale trasmesso tramite ordini europei di indagine (O.I.E.) eseguiti da autorita' giudiziarie di altri Stati membri e' presumibilmente utilizzabile nel processo italiano, salvo che venga provato concretamente che la procedura di acquisizione abbia violato principi fondamentali inderogabili dell'ordinamento italiano.
- Il giudice italiano presuppone la regolarita' dell'attivita' svolta dall'autorita' di esecuzione nell'ambito della cooperazione giudiziaria UE; eventuali limiti o segreti invocati dallo Stato di esecuzione (es. segreto di indagine) devono essere valutati e controllati da quell'autorita' e sono rilevanti solo se emergono elementi concreti che ne dimostrino l'illegittimita'.
- La decriptazione dei dati informatici e' considerata attivita' distinta dalla captazione in tempo reale; i dati informatici in chiaro ottenuti da dati criptati possono essere acquisiti ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. quando costituiscono rappresentazioni comunicative digitali conservate all'estero.
- La difesa puo' richiedere informazioni sulle modalita' di acquisizione, ma l'assenza di verbali perche' coperti da segreto nell'ordinamento dello Stato di esecuzione non determina automaticamente inutilizzabilita' della prova nel processo italiano.
- Dichiarazioni di coindagati o collaboratori possono integrare il quadro indiziario ma, per essere decisive, devono aggiungere elementi specifici e non soltanto ripetere contenuti gia' presenti nell'ordinanza; tuttavia, il giudice di legittimita' non puo' rimettere in discussione l'apprezzamento di merito su attendibilita' e spessore degli indizi operato dai giudici di merito salvo evidenti vizi logici o giuridici.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità indiziaria) puo' legittimare misure custodiali severe quando la combinazione di indizi tecnici e dichiarativi, la natura professionale della condotta e precedenti dell'indagato rendono probabile la continuazione dell'attivita' illecita; la possibilita' di misure meno afflittive va valutata concretamente rispetto all'efficacia di tali misure nel prevenire i pericoli cautelari.
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