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Sentenza

Sentenza n. 2905/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 1057/2025, pubbl. il 24.3.2025 e alla Sentenza n. 1153/2025, pubbl. il 3.4.2025, entrambe del TAR Milano;

Giustizia amministrativa202503569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di due sentenze passate in giudicato nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alle due sentenze del giudice ordinario, passate in giudicato, che avevano condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000 per ciascun giudizio, oltre accessori di legge. Le sentenze erano state notificate al Ministero quali titoli esecutivi, mediante copie informatiche munite di attestazione di conformità. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, non avendo questa corrisposto le somme dovute. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma, senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione dei titoli esecutivi e prima della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto procedibile l'azione, precisando che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore pubblico, del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità. Tale nozione va distinta dalla spedizione in forma esecutiva disciplinata dall'art. 475 c.p.c.; a seguito delle modifiche della legge Cartabia, quest'ultima non è più necessaria per l'esecuzione civile e ciò non incide sulla decorrenza del termine dilatorio. Nel merito, il giudice ha accertato la mancata esecuzione delle sentenze e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ordinandogli di adempiere integralmente entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitarsi su istanza del creditore nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la dichiarazione di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore pubblico.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva per la nozione di titolo esecutivo quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione.

Massime di principio

  • Ai fini del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e non coincide con la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
  • Il termine di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti di una pubblica amministrazione decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore pubblico, della sentenza munita di attestazione di conformità, anche quando non sia stata effettuata la spedizione in forma esecutiva non più richiesta dalla disciplina vigente.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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