Cassazione Penale, Ordinanza n. 00258/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto generico per indeterminatezza e quindi non conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo come unico motivo il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura era generica e indeterminata: il ricorso non indicava quali elementi della motivazione della sentenza impugnata fossero erronei o illogici, né esplicitava in concreto le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere pronunciato il proscioglimento immediato. In assenza di una critica specifica alla motivazione, il motivo è stato ritenuto privo dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere il doveroso proscioglimento immediato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è reputato generico e inammissibile.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di elementi concreti idonei a individuare le censure alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non contesta specificamente la motivazione della sentenza impugnata e si limita a una deduzione generica o meramente assertiva.
- La deduzione del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione concreta degli elementi dai quali discenderebbe l'evidenza della causa di proscioglimento; in mancanza, la censura è priva di specificità.
- La motivazione della sentenza impugnata, se logicamente corretta e non specificamente attaccata, non può essere utilmente censurata con un motivo che non permetta al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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