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Sentenza

Sentenza n. 1364/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Pubblicata in data 07.01.2025.

Giustizia amministrativa202504000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale era stata disposta l'attribuzione della Carta docente del valore complessivo di 1.500 euro. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava né gli estremi della sentenza da eseguire né la parte resistente. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. È stata inoltre esaminata l'eventuale sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. La procura deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica separata dal ricorso non diviene speciale per il solo fatto di essere trasmessa o depositata telematicamente insieme al ricorso nativo digitale: l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che il documento contenga elementi idonei a dimostrare la specifica volontà rappresentativa né dimostra l'anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'eccezione relativa alla procura apposta materialmente in calce o a margine dell'atto non è quindi applicabile alla procura analogica separata allegata in copia informatica. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., mancando un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 aveva confermato un indirizzo già presente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il Collegio ha altresì ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso non è stato esaminato nel merito per il difetto della procura speciale.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito necessario del ricorso amministrativo e deve consentire l'individuazione dell'oggetto, delle parti e dell'autorità davanti alla quale il giudizio è proposto.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adegua la forma della procura al processo telematico, ma non rende valida una procura intrinsecamente generica e non sostituisce l'esigenza di specificità dell'incarico.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non presenzia alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182, comma 2, ma non rende sanabile il difetto originario della procura speciale secondo l'orientamento richiamato.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di sanatoria della procura non opera quando la disciplina del processo amministrativo richiede la sua esistenza quale requisito di ammissibilità già al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi conoscibili e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato nella procura quale base del giudizio di ottemperanza, ma l'azione non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza civile della cui esecuzione era stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia; una procura separata dal ricorso e priva di tali elementi determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La trasmissione o il deposito telematico, insieme a un ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura rilasciata su supporto analogico separato non rende automaticamente la procura speciale né supplisce alla sua genericità; la procura deve contenere in sé elementi idonei a dimostrare la specifica volontà di conferire lo ius postulandi per quella controversia.
  • L'eccezione per cui la genericità della procura è assorbita dal suo collegamento materiale con il ricorso riguarda la procura effettivamente apposta in calce o a margine dell'atto e non si estende, senza ulteriori garanzie, alla procura analogica separata allegata in copia informatica al ricorso digitale.
  • Il difetto originario della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione successiva della procura quando essa mancava o era inidonea al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto per la mera presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi se la parte disponeva di parametri interpretativi utilizzabili e avrebbe potuto adottare l'opzione processuale più prudente.
  • Quando la questione rilevata d'ufficio viene posta in discussione in udienza o camera di consiglio e il difensore, pur ritualmente convocato, non vi presenzia, non è necessario concedere un ulteriore termine ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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