Cassazione Penale, Ordinanza n. 34904/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, indicata come logicamente corretta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva l'asserita erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata: il ricorso non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione fossero errati, né consentiva alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve contenere una censura specifica e determinate, tale da consentire di individuare con precisione i punti della decisione gravati e di permettere al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto; la mera doglianza generica è inidonea e rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e puntuale: non è sufficiente contestare in astratto la correttezza della decisione senza indicare quali passaggi logici o quali elementi probatori sarebbero errati.
- La genericità e l'indeterminatezza del motivo di ricorso, quando impediscono di comprendere l'oggetto effettivo della doglianza e di svolgere il controllo di legittimità, determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in modo analitico, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito della responsabilità penale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto statuito nel provvedimento.
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