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Ordinanza

Ordinanza n. 2804/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti ostativi alla conclusione favorevole dell’iter di assunzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la tutela cautelare richiesta nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda la possibilità di concludere favorevolmente un iter di assunzione e che l’Amministrazione aveva riscontrato, dopo reiterati approfondimenti, l’insufficienza del requisito reddituale necessario. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di appello né gli atti amministrativi presupposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato, applicando il rito dell’appello cautelare ex art. 62 c.p.a. ed effettuata la valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l’appello. Ha ritenuto non accoglibile la domanda cautelare in ragione dell’insufficienza del requisito reddituale necessario per la favorevole conclusione dell’iter di assunzione, elemento emerso dagli approfondimenti reiterati svolti dall’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata assunta sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la domanda deve essere valutata secondo il grado di cognizione sommaria proprio della fase cautelare; essa può essere respinta quando dagli atti emergano elementi sufficienti a escludere, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la tutela richiesta.
  • L’insufficienza del requisito reddituale necessario per la conclusione favorevole di un iter amministrativo di assunzione costituisce, in sede cautelare, elemento idoneo a escludere il fumus della pretesa, soprattutto quando tale insufficienza sia stata verificata attraverso reiterati approfondimenti dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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