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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6387 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Irpef - Redditi di lavoro - Personale di missioni diplomatiche - Esenzione dall'imposizione - Condizioni - Fattispecie - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'imposizione IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 37, comma 3, della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (resa esecutiva in Italia dalla l. n. 804/1967). La questione era se tale esenzione operasse a favore di un cittadino italiano, residente in Italia, impiegato come personale amministrativo presso l'ambasciata di uno Stato estero accreditata in un altro Stato estero.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'art. 37, comma 3, della Convenzione di Vienna preveda l'esenzione dall'imposizione sui redditi di lavoro dipendente esclusivamente per il personale delle missioni diplomatiche che non sia cittadino dello Stato accreditatario e non abbia nel medesimo Stato la residenza permanente, regolando i rapporti tributari tra i due Stati coinvolti nella relazione diplomatica. Non si tratta di un'esenzione totale e generalizzata per tutto il personale delle missioni. Nel caso di specie, poiché il beneficiario era cittadino italiano e residente in Italia e non rientrava né nello Stato accreditante né in quello accreditario, l'esenzione non è operativa. Di conseguenza il ricorso è respinto e l'imposizione IRPEF è confermata (vittoria dell'Amministrazione finanziaria).

Norme richiamate

  • Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (18 aprile 1961), art. 37, comma 3

    L'esenzione si applica ai redditi di lavoro dipendente del personale delle missioni diplomatiche che non siano cittadini dello Stato accreditatario e che non abbiano in detto Stato la residenza permanente; disciplina i rapporti tributari tra i due Stati coinvolti nella relazione diplomatica e non riconosce esenzioni generalizzate a favore di terzi.

  • Legge n. 804/1967 (attuazione Convenzione di Vienna)

    Attua la Convenzione di Vienna in Italia; la relativa disciplina dell'esenzione va interpretata nei limiti previsti dalla Convenzione stessa.

  • d.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art. 3

    Rilevanza della nozione di residenza ai fini fiscali nazionale per stabilire l'obbligo impositivo; conferma che la residenza fiscale del soggetto può escludere l'operatività di eventuali esenzioni convenzionali.

  • Giurisprudenza richiamata: Cass. n. 7265/2019

    Precedente confermativo del principio secondo cui le esenzioni previste dalla Convenzione di Vienna non sono estese automaticamente a soggetti terzi non appartenenti agli Stati tra i quali intercorre la relazione diplomatica.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dalla Convenzione di Vienna (art. 37, comma 3) si applica solo quando il lavoratore non è cittadino né residente permanente dello Stato accreditatario: verificare sempre cittadinanza e residenza.
  • L'esenzione riguarda i rapporti tributari tra i due Stati coinvolti nella relazione diplomatica (Stato accreditante e accreditatario) e non opera a favore di soggetti appartenenti a Stati terzi.
  • Il personale amministrativo o i cittadini del paese in cui il reddito è prodotto o di altro Stato terzo, se residenti fiscalmente in Italia, sono normalmente soggetti all'IRPEF italiano e non coperti dall'esenzione diplomatica.
  • In caso di controversia, è necessario provare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla Convenzione (appartenenza allo Stato accreditante e assenza di residenza permanente nello Stato accreditatario).
  • Occorre considerare insieme la normativa convenzionale e la normativa interna (es. d.P.R. 917/86) per valutare la residenza fiscale e l'effettiva operatività di esenzioni previste da accordi internazionali.

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