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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 345/2024 - RG n. 997/2023 - pubblicata il 17/05/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro, notificata a mezzo pec il 29 luglio 2024;

Giustizia amministrativa202501378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente e il pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 345/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 luglio 2024. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso inutilmente del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando che la sentenza del giudice ordinario non era stata eseguita. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e gli importi relativi agli ulteriori anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentare dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, compiendo gli adempimenti necessari e pagando le somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto integrato e rilevante ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando risulti l'inottemperanza a una sentenza esecutiva, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine assegnato, comprendendo tutte le prestazioni ivi riconosciute e gli interessi dovuti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, indicando anche il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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