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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23422/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso nel reato di ricettazione (capo 5) contestato), lamentando: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per la mancata indicazione specifica dei beni oggetto di ricettazione; 2) errato diniego di riqualificazione nell'ipotesi attenuata (quarto comma dell'art. 648 c.p.), per mancata valutazione dell'entità e qualità dei beni e delle modalità dell'azione; 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) che ha precluso la sospensione condizionale della pena; 4) eccessività della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito (doppia conforme) secondo cui la quantità della merce trovata non era di valore irrisorio, la ricorrente aveva piena disponibilità della merce e ne aveva consegnata parte a terzi per la vendita; a ciò si aggiungono riscontri investigativi (intercettazioni, perquisizioni). Ha escluso la necessità di una specifica indicazione dei singoli beni nel capo di imputazione salvo contestare l'incompletezza, non prospettata dalla difesa. Ha inoltre ritenuto motivato il rifiuto delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e presenza di profili negativi (intensità del dolo e condotta). Infine ha giudicato la quantificazione della pena non manifestamente arbitraria né superiore alla misura media edittale. Per l'art. 616 c.p.p. ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento al reato di ricettazione (capo 5). La Corte ha ritenuto inammissibile la riqualificazione nell'ipotesi attenuata (quarto comma) in presenza di ingente quantitativo di merce e di piena disponibilità da parte della ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato perché il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti da tale disposizione (limitazione delle censure in Cassazione).

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura era astratta e non ha indicato una norma specifica violata dalla mancata elencazione dei beni.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sul capo di imputazione e alla presunta violazione del diritto di difesa; la Corte ha rilevato che la difesa non ha dedotto concretamente l'incompletezza del capo di imputazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha negato la concessione delle attenuanti per assenza di elementi positivi e presenza di profili negativi.

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha adeguatamente esercitato la discrezionalità prevista e non era richiesta una motivazione più dettagliata dato che la pena è nella misura media edittale.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena: la Corte ha confermato che il giudice di merito ha fatto riferimento, anche sinteticamente, ai criteri previsti dalla norma nell'esercizio della discrezionalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese nel giudizio di Cassazione: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La 'doppia conforme' (concordanza motivazionale tra primo e secondo grado) rafforza la decisione di merito e rende più difficile vincere in Cassazione contestazioni sulla valutazione delle prove.
  • La mancata indicazione nel capo di imputazione dei singoli beni presunti ricettati non è automaticamente causa di annullamento: per ottenere successo occorre dedurre e dimostrare l'effettiva lesione del diritto di difesa o l'incompletezza rilevante dell'imputazione.
  • La riqualificazione a fattispecie attenuata richiede una valutazione concreta dell'entità, qualità dei beni e delle modalità dell'azione; la presenza di un ingente quantitativo e la disponibilità pregnante della merce ostano alla riqualificazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se la motivazione di merito indica l'assenza di elementi positivi e profili negativi (intensità del dolo, condotta), e tale scelta non è agevolmente sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: se la pena è entro la misura media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata.
  • Censure generiche e prive di specificità in Cassazione sono frequentemente inammissibili o infondate; la difesa deve indicare con precisione il vizio e l'effetto pratico che ne deriverebbe.

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