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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19727/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (espropriante)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione delle indennità di esproprio relative a 14 lotti di terreno ablati per la realizzazione dell'opera ferroviaria TRC tra Rimini e Riccione. I proprietari avevano promosso congiuntamente opposizione alla stima ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, che aveva liquidato le indennità con ordinanza. La società espropriante ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) inammissibilità del ricorso cumulativo per difetto di connessione tra le posizioni dei diversi proprietari; (2) e (3) erronea stima del valore dei terreni sulla base di parametri IMU e mancato rilievo della fascia di rispetto ferroviario, con omesso esame di un fatto decisivo; (4) contraddittorietà della motivazione sulla data del vincolo espropriativo e sulla dichiarazione di pubblica utilità; (5) violazione del principio di soccombenza per la liquidazione delle spese in favore di un opponente nonostante la riduzione dell'indennità rispetto alla stima provvisoria; (6) erronea riconduzione a edificabilità di alcuni manufatti realizzati in fascia di rispetto ferroviario e ritenuti condonabili pur in assenza di definizione della procedura di sanatoria e del necessario nulla osta dell'ente ferroviario. I resistenti hanno svolto controricorso e proposto ricorso incidentale con due motivi: contestazione del criterio di stima e dell'erronea considerazione di un immobile di proprietà diversa di una delle controparti, nonché omessa liquidazione delle spese a favore del procuratore antistatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, ha dichiarato infondato il primo motivo e inammissibili gli altri motivi principali; ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale nei limiti indicati in motivazione e il secondo motivo incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la possibilità del ricorso cumulativo dei proprietari espropriati, ma ha censurato la decisione di merito sia per la liquidazione delle spese in favore di un opponente risultato sostanzialmente soccombente, sia per aver attribuito valore edificatorio a manufatti insistenti in fascia di rispetto ferroviario senza adeguato rilievo alla disciplina del vincolo e alla procedura di condono. Ha inoltre rilevato, per il ricorso incidentale, l'errore nell'individuazione dell'immobile riferito a una delle proprietarie e la fondatezza della richiesta di liquidazione del compenso al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    consente la proposizione dell'opposizione alla stima in forma sommaria, anche in forma cumulativa nel caso esaminato.

  • artt. 100 ss. c.p.c.

    non impediscono, nel caso concreto, il ricorso cumulativo di più proprietari espropriati quando sussista litisconsorzio facoltativo e non vi sia concreta lesione del diritto di difesa.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. n. 327/2001

    disciplinano la determinazione dell'indennità di esproprio; la stima deve tener conto della reale natura del bene e non può attribuire edificabilità a terreni o manufatti sottoposti a vincoli ostativi o privi di corretta valutazione della procedura di condono.

  • art. 40 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato per escludere la vocazione edificatoria delle aree ricomprese in fascia di rispetto ferroviario.

  • art. 165, comma 4-bis, d.lgs. n. 163/2006

    richiamato in relazione all'apposizione del vincolo espropriativo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

  • art. 13, commi 4 e 5, d.P.R. n. 327/2001

    richiamato in relazione alla durata ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 92 c.p.c.

    la liquidazione delle spese deve rispettare il principio della soccombenza; non è dovuta a chi ottenga una riduzione dell'indennità già determinata provvisoriamente.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    la procedura di condono su immobili in fascia di rispetto richiede il coinvolgimento dell'autorità preposta al vincolo; il mancato scrutinio della sanatoria non consente di considerare automaticamente legittimo il manufatto.

  • art. 38, comma 2-bis, d.P.R. n. 327/2001

    in presenza di abuso edilizio, l'indennità non è esclusa se alla data dell'esproprio pende una domanda di sanatoria non ancora definita, ma occorre una valutazione prognostica sulla condonabilità.

  • art. 49 d.P.R. n. 753/1980

    richiamato come disciplina della fascia di rispetto ferroviario, che incide sulla edificabilità del bene.

  • art. 39 d.P.R. n. 753/1980

    ricondotto a un vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto ferroviario rilevante ai fini dell'indennità.

  • art. 93 c.p.c.

    il difensore che abbia dichiarato di antistatarsi ha diritto alla liquidazione del compenso in proprio favore.

Massime di principio

  • Il ricorso cumulativo di più proprietari avverso distinte stime indennitarie è ammissibile quando le posizioni siano riunibili per litisconsorzio facoltativo e non emerga una concreta compressione del diritto di difesa della controparte.
  • Nella determinazione dell'indennità di esproprio non può essere attribuita vocazione edificatoria a terreni o manufatti situati in fascia di rispetto ferroviario, poiché il vincolo di inedificabilità impedisce di valorizzare il bene come area edificabile indipendentemente dalle previsioni urbanistiche.
  • Quando sull'immobile insiste un abuso edilizio oggetto di domanda di condono pendente alla data dell'esproprio, il giudice deve valutare la probabile condonabilità; non è corretto considerare automaticamente legittimo il manufatto per il solo fatto che la P.A. non si sia pronunciata.
  • La presenza di un vincolo pubblico e di una procedura di sanatoria non definita impone di acquisire e considerare gli atti dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, poiché il loro mancato esame vizia la stima indennitaria.
  • In tema di spese processuali, la parte che ottenga solo una riduzione dell'indennità rispetto alla proposta provvisoria non può essere considerata vittoriosa in senso pieno se la decisione le è complessivamente sfavorevole; la liquidazione deve seguire il principio della soccombenza.
  • Se il difensore si è dichiarato procuratore antistatario, il giudice deve liquidare le spese in suo favore, ove spettanti, senza omettere tale statuizione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataSpese di liteProveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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