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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18605/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino della Costa d'Avorio ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare di ammissibilità della procura speciale. La procura per il ricorso per cassazione era stata rilasciata su foglio separato, con data successiva al provvedimento impugnato, ma la sottoscrizione del difensore era accompagnata dalla sola formula di autentica "per autentica", ritenuta insufficiente a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del decreto, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il Ministero dell'interno si è costituito solo per la discussione orale, con atto ritenuto irrituale e quindi inidoneo a determinare il regolamento delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione debba contenere in modo esplicito la certificazione del difensore circa il fatto che la data di rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La mera autenticazione della firma, anche se la procura reca una data posteriore, non basta se manca un'espressa asseverazione della posteriorità. La Corte ha quindi applicato l'indirizzo delle Sezioni Unite e ha richiamato la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale resa dalla Corte costituzionale. Non sono state liquidate spese per l'irrituale costituzione dell'intimato. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore, a pena di inammissibilità

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce una specialità

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come norma ordinaria sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce una disciplina speciale

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    è dovuto, in caso di inammissibilità, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma, ma la questione è stata dichiarata infondata

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma, ma la questione è stata dichiarata infondata

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma, ma la questione è stata dichiarata infondata

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma, ma la questione è stata dichiarata infondata

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione al diritto UE e alla CEDU nel giudizio di costituzionalità della norma, ma la questione è stata dichiarata infondata

  • artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamati nel giudizio di costituzionalità della norma, senza esito di incostituzionalità

  • artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE

    richiamati nel giudizio di costituzionalità della norma, senza esito di incostituzionalità

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel giudizio di costituzionalità della norma, senza esito di incostituzionalità

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se il difensore certifichi in modo espresso che la data del conferimento è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mera autenticazione della firma del conferente, anche se la procura reca materialmente una data posteriore, non surroga la certificazione della posteriorità richiesta dalla legge.
  • L'indicazione della data nella procura non basta da sola: è necessaria un'asseverazione esplicita del difensore, che può essere contenuta anche in un'unica sottoscrizione, purché emerga chiaramente la certificazione richiesta.
  • La disciplina speciale della procura nei ricorsi in materia di protezione internazionale è stata ritenuta conforme alla Costituzione e ai parametri convenzionali e sovranazionali richiamati, perché misura processuale non irragionevole e non sproporzionata.
  • Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il contraddittorio delle parti si realizza con modalità scritte; la sola costituzione per la discussione orale è irrituale e non è idonea a incidere sul regolamento delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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