Cassazione Penale, Sentenza n. 12698/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello del 02/07/2024 che aveva respinto le istanze di revoca/revocazione della confisca dei fabbricati siti in Reggio Calabria (via Reggio Campi nn. 417/A, 417/B, 417/C). I ricorrenti hanno prodotto aerofotogrammetrie dell'Istituto Geografico Militare (rilievo del 27/06/1990) sostenendo che dalle immagini risultava che i fabbricati erano già esistenti e completati prima dell'inizio del periodo di pericolosità sociale attribuito a Santo Crucitti (1990-1993), dunque non riconducibili a proventi illeciti. Hanno dedotto errori di diritto e motivazione della Corte territoriale, lamentando che la prova nuova fosse decisiva e che la motivazione del rigetto fosse apparente, apodittica e priva di ancoraggio probatorio
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che la domanda doveva essere valutata ai sensi dell'art. 7 (normativa antecedente al d.lgs. 159/2011) e ha ritenuto ammissibile la prova fotografica come "novum". Tuttavia ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui le aerofotogrammetrie evidenziavano solo le sagome in pianta degli edifici e non la loro piena ultimazione o abitabilità alla data del rilievo; pertanto il nuovo elemento non risultava decisivo per sovvertire il giudicato sulla confisca. La Cassazione ha altresì precisato i limiti del sindacato di legittimità sul motivo della motivazione, ritenendo assorbite e non sussistenti le doglianze relative a motivazione apparente o apodittica
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e art. 7
Regolano l'ammissibilità del ricorso in materia di misure di prevenzione e la qualificazione dell'istanza: nel caso la domanda è stata valutata secondo le norme ante-codice antimafia perché la proposta di misura era anteriore al 13/10/2011
legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge antimafia), art. 3-ter e art. 7
Richiamata in relazione alla disciplina delle misure di prevenzione e alla possibilità di impugnazione; la giurisprudenza richiama questa fonte per delimitare le tutele in sede di revoca/revocazione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
Norma sulla revocazione delle misure prevista dal codice antimafia: la Corte ha escluso l'applicabilità delle nuove disposizioni agli atti la cui proposta sia antecedente al 13/10/2011, ma ha richiamato il principio secondo cui la "prova nuova" deve essere decisiva per travolgere il giudicato
codice di procedura penale, art. 125 e art. 606 c.1 lett. b), c) ed e)
Art.125 rilevante per le regole probatorie; art.606 definisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (possibile censura solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, per la sua totale assenza o apparente)
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 57/2006 Auddino; Sez. U., n. 43668/2022 Lo Duca; Sez. 2, n. 41507/2013 Auddino e altre)
Principi consolidati: la "prova nuova" rilevante per revoca/revocazione è quella sopravvenuta o incolpevolmente scoperta e non quella deducibile nel precedente procedimento; in ogni caso la nuova prova deve essere decisiva, cioè suscettibile di mutare radicalmente la valutazione fattuale alla base del giudicato
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la "prova nuova" non è sufficiente se non è anche decisiva: deve essere idonea a incrinare in modo determinante il quadro probatorio sul quale si fonda il giudicato
- Se una nuova documentazione era in concreto deducibile o acquisibile nel precedente procedimento, essa normalmente non consente la revoca/revocazione salvo che non sia stata incolpevolmente scoperta dopo la definizione del procedimento
- Le aerofotogrammetrie che mostrano sagome in pianta attestano l'esistenza di strutture ma non dimostrano automaticamente la loro completa ultimazione, abitabilità o la relativa tempistica di spese sostenute; occorrono elementi probatori aggiuntivi per provare la piena conclusione dei lavori
- In caso di confisca parziale/complessiva, se si intende escludere la rilevanza di una componente ritenuta illecita è necessario dimostrare la preponderanza del valore della componente lecita; non è sufficiente una prova generica che lasci indeterminata la concreta quota lecita
- In Cassazione non è ammesso un riesame libero della valutazione di merito: le censure sulla motivazione hanno rilievo solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente, non per semplici rilievi di contraddittorietà o di diversa valutazione probatoria
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