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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni - Rimborso all'erede della parte di imposta già versata dal "de cuius" in una precedente rivalutazione - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità per l'erede di ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata dal de cuius per una precedente rivalutazione delle medesime partecipazioni, quando l'erede abbia successivamente effettuato una nuova rivalutazione a causa della successione e abbia pagato per intero la nuova imposta. La questione consiste nello stabilire se il diritto alla compensazione o al rimborso dell'imposta precedente si trasferisca all'erede.

La decisione

La pretesa dell'erede è stata ritenuta legittima. L'imposta sostitutiva pagata per la precedente rivalutazione può essere compensata con quella dovuta per la rivalutazione successiva. Poiché l'erede ha versato integralmente la nuova imposta, egli ha diritto al rimborso dell'importo già pagato dal de cuius sulla precedente rivalutazione. Tale soluzione deriva sia dalla successione dell'erede in tutti i diritti e obblighi del defunto, sia dalla necessità di evitare una doppia imposizione sulle medesime partecipazioni.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni

    L'imposta sostitutiva versata per una precedente rivalutazione delle partecipazioni può essere utilizzata in compensazione con quella dovuta per una successiva rivalutazione delle stesse partecipazioni.

  • Principio di successione universale dell'erede

    L'erede subentra nei diritti e negli obblighi patrimoniali del de cuius, compreso il diritto di far valere il credito relativo all'imposta sostitutiva precedentemente versata.

  • Principio di divieto della doppia imposizione

    Non è legittimo imporre nuovamente un'imposta sostitutiva riferita alle medesime partecipazioni senza riconoscere il credito o il rimborso dell'imposta già pagata in occasione della precedente rivalutazione.

Massime di principio

  • Quando una normativa fiscale consente di compensare l'imposta versata in occasione di una precedente rivalutazione con quella dovuta per una nuova rivalutazione, il relativo diritto può essere trasferito all'erede insieme agli altri rapporti patrimoniali del defunto.
  • Se l'erede paga integralmente una nuova imposta sostitutiva, pur esistendo un'imposta già versata dal de cuius sulle stesse attività, può chiedere il rimborso della somma precedente o farla valere come credito, purché dimostri la continuità e l'identità delle partecipazioni.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la documentazione dei versamenti, gli atti di rivalutazione, la qualità di erede e i termini previsti per la richiesta di rimborso.
  • Il principio generale è che una successione non dovrebbe comportare la perdita dei crediti fiscali trasferibili né determinare una doppia imposizione sul medesimo presupposto economico.

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