Cassazione Civile, Ordinanza n. 31480/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, la condanna della controparte al pagamento di compensi per attività di patrocinio civile svolta in una pluralità di giudizi. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando la Corte d'appello competente; in sede di riassunzione la Corte d'appello di Bologna, rilevata la pendenza tra le stesse parti di altri undici procedimenti per compensi professionali, aveva accolto l'eccezione di abusivo frazionamento del credito e dichiarato la domanda improponibile. Il ricorrente ha proposto quattordici motivi: ha censurato, tra l'altro, il difetto di contraddittorio sulla questione del frazionamento, la violazione del diritto di difesa, l'erronea applicazione delle regole di competenza e del foro del consumatore, la pretesa efficacia di un giudicato favorevole su questioni analoghe, nonché l'illegittimità della declaratoria di abusivo frazionamento e della compensazione solo parziale delle spese. In particolare ha sostenuto che le domande erano state già unificate per quanto omogenee, che alcune controversie avevano diverso oggetto o coinvolgevano anche un altro soggetto, che la riunione sarebbe stata incompatibile con il rito e con la ragionevole durata del processo, e che la giurisprudenza di legittimità allora vigente aveva indotto a proporre separatamente le domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi relativi alla competenza e quelli fondati sul preteso giudicato interno/esterno circa il frazionamento del credito, ma ha accolto i motivi centrali dedicati all'insussistenza o comunque alla non corretta valutazione dell'abusivo frazionamento. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse omesso di considerare che parte delle altre cause erano state devolute a uffici giudiziari diversi per effetto delle pronunce di incompetenza, sicché non poteva essere automaticamente trasposta la situazione processuale originaria davanti al Tribunale di Forlì. Ha inoltre affermato che, secondo il più recente indirizzo delle Sezioni Unite, il giudice che ravvisi un possibile frazionamento deve prima verificare se gli strumenti processuali, in particolare la riunione ex art. 274 c.p.c., consentano di convogliare le decisioni davanti al medesimo ufficio; solo se ciò non sia possibile, può valutare l'eventuale abuso e le conseguenze sanzionatorie. Poiché la Corte d'appello si era limitata a una valutazione generica dell'assenza di interesse alla trattazione separata, senza un concreto esame delle peculiarità delle singole cause e del possibile aggravio processuale, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente al difensore di stare in giudizio personalmente nei casi previsti.
art. 702-bis c.p.c.
rito sommario di cognizione utilizzato per la domanda di pagamento dei compensi professionali.
art. 14 d.lgs. 150/2011
norma richiamata per la domanda relativa ai compensi professionali dell'avvocato.
art. 335 c.p.c.
la riunione obbligatoria non ricorre se le cause hanno solo identità di questioni e connessione soggettiva, ma pronunce diverse.
art. 24 Cost.
censurato dal ricorrente come violato per asserita lesione del diritto di difesa, ma il motivo non è stato accolto.
art. 274 c.p.c.
la riunione dei procedimenti è lo strumento da verificare prioritariamente quando si discuta di abusivo frazionamento del credito tra cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario.
art. 45 c.p.c.
il mancato sollevamento del conflitto di competenza da parte del giudice ad quem non è censurabile dalla parte.
art. 2909 c.c.
il preteso giudicato esterno sulla non abusività del frazionamento non è stato ritenuto decisivo perché la questione ha natura processuale e produce giudicato solo formale.
art. 321 c.p.c.
richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato vincolante sulla questione del frazionamento.
art. 2 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della tutela dell'affidamento e della correttezza processuale.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione a ragionevole durata e giusto processo.
art. 1175 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che non vi fosse abuso in assenza di identità soggettiva e di un concreto disvalore dell'azione.
art. 1375 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di buona fede nell'esercizio dell'azione.
art. 92 c.p.c.
la censura sulla compensazione delle spese è stata assorbita o respinta nei limiti in cui è stata scrutinata; la decisione finale ha rinviato anche sulle spese.
art. 2901 c.c.
menzionato per descrivere una delle controversie presupposte da cui derivavano i compensi richiesti.
art. 47 Carta di Nizza
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto a un equo processo.
art. 13 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto a un ricorso effettivo.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo al presunto abusivo frazionamento di un credito, il giudice deve verificare in concreto se la pretesa possa essere convogliata in un unico processo mediante gli strumenti processuali disponibili, in primo luogo la riunione dei giudizi pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario.
- La valutazione dell'abuso non può essere svolta in modo astratto o meramente assertivo: occorre considerare le peculiarità delle singole controversie, la loro effettiva autonomia, l'eventuale diversità dei soggetti coinvolti e l'incidenza delle pregresse pronunce di incompetenza sulla configurabilità del frazionamento.
- La questione del divieto di indebito frazionamento del credito, in quanto processuale, non produce un giudicato sostanziale idoneo a vincolare i giudici di successivi giudizi tra le stesse parti; la questione può essere nuovamente riesaminata e decisa diversamente.
- Quando una sentenza o ordinanza declina la competenza e non viene impugnata con il regolamento necessario di competenza, la statuizione sulla competenza si consolida e non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi del medesimo procedimento.
- La parte non può dolersi del mancato esercizio da parte del giudice ad quem del potere di sollevare d'ufficio il conflitto di competenza, trattandosi di valutazione rimessa al giudice stesso.
- L'eventuale sanzione dell'abusivo frazionamento non può prescindere da un accertamento preliminare sulla possibilità di superare il frazionamento attraverso la trattazione unitaria delle cause; solo se ciò non sia possibile, il giudice può passare alla valutazione dell'interesse concreto della parte alla proposizione separata dei giudizi.
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