Parere n. 1759/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro Agenzia nazionale amministrazione e destinazione beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avverso ordinanza di sgombero n. 68902 del 27 ottobre 2023 emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 22/2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario avverso l’ordinanza di sgombero n. 68902 del 27 ottobre 2023, relativa a un immobile a Melendugno confiscato in via definitiva.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordine di sgombero dell’immobile intestato a lei, emesso ai sensi dell’art. 2-decies, comma 2, l. 575/1965, oggi art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, dopo la confisca disposta nel procedimento di prevenzione n. 22/2015 con decreto del Tribunale ordinario di Lecce, divenuto definitivo a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 6 giugno 2019. Ha dedotto, da un lato, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, irragionevolezza e sproporzione, invocando le proprie gravi patologie, l’invalidità riconosciuta all’80% e la necessità di poter restare nell’abitazione; dall’altro, l’illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre contestato l’adeguatezza del termine di 120 giorni concesso per il rilascio. In replica alla relazione ministeriale ha affermato di essere estranea a contesti mafiosi, di essere stata condannata per riciclaggio e di avere proposto appello, con discussione fissata per il 24 aprile 2026 e decisione prevista per il 15 maggio 2026. Ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha assorbito l’istanza cautelare. Ha respinto le censure basate sulle condizioni di salute e sulla mancata ponderazione degli interessi: lo sgombero conseguente alla confisca definitiva è un atto vincolato e dovuto, funzionalmente collegato alla confisca, volto a rendere il bene disponibile per il patrimonio indisponibile dello Stato e per la successiva destinazione pubblica. La ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato è già stata compiuta dal legislatore; la scelta della concreta destinazione del bene appartiene a un distinto procedimento e non è oggetto dell’impugnazione dello sgombero. Gli occupanti non vantano una posizione meritevole di tutela né quanto all’an né quanto al quando della consegna, anche in presenza di condizioni di salute particolari. La censura per omessa comunicazione di avvio è stata respinta perché, data la natura vincolata dell’atto, la partecipazione non avrebbe potuto determinarne un contenuto diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. È stata inoltre respinta la contestazione del termine di 120 giorni: il periodo, destinato al rilascio spontaneo, non è stato ritenuto incongruo o irragionevole e non ha impedito l’impugnazione né la proposizione della domanda cautelare. Il P.Q.M. esprime parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Osservazioni
Motivo I - Condizioni di salute, istruttoria, ragionevolezza e proporzionalità
Respinto. Lo sgombero del bene confiscato in via definitiva è un atto vincolato e dovuto, conseguente alla confisca e necessario a rendere il bene disponibile per il patrimonio indisponibile dello Stato e per la successiva destinazione a finalità pubbliche. Non è richiesta una nuova comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, neppure in considerazione delle condizioni di salute della destinataria: tale bilanciamento è già stato compiuto dal legislatore. La scelta della concreta destinazione del bene è estranea al giudizio sull’ordinanza di sgombero.
Motivo II - Omessa comunicazione di avvio del procedimento
Respinto. La natura vincolata dell’ordine di sgombero comporta che l’apporto partecipativo della destinataria non avrebbe potuto determinare un esito diverso; la violazione delle garanzie partecipative è quindi irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
Termine di 120 giorni per il rilascio
La contestazione è respinta. Il termine è stato concesso per il rilascio spontaneo dell’immobile, occupato nonostante la confisca definitiva, ed è ritenuto non incongruo né irragionevole; non ha impedito alla ricorrente di impugnare l’ordinanza e di proporre domanda cautelare.
Istanza cautelare
Assorbita in conseguenza del rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
il provvedimento di sgombero è, per la sua natura, vincolato ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 823, comma 2, c.c.; il bene acquisito per effetto della confisca assume un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato
La disposizione fonda il carattere vincolato e doveroso dello sgombero conseguente alla confisca definitiva: il bene, acquisita una destinazione pubblicistica, deve essere sottratto alla disponibilità degli occupanti e reso disponibile per le finalità pubbliche.
art. 823, comma 2, c.c.
il provvedimento di sgombero è, per la sua natura, vincolato ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 823, comma 2, c.c.; il bene acquisito per effetto della confisca assume un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato
Il richiamo all’art. 823, comma 2, c.c. concorre a qualificare lo sgombero come esercizio di un potere autoritativo necessario per assicurare la disponibilità materiale del bene pubblico e la sua destinazione.
artt. 47 ss. d.lgs. 159/2011
quello dell'Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato è un "potere-dovere" che non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso ma risponde ad un interesse concreto alla liberazione dei beni, che viene compiutamente soddisfatto con l'esercizio di un'azione esecutiva complementare ma distinta da quella discrezionale con cui, invece, l'amministrazione decide in ordine all'uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 ss., d.lgs. n. 159 del 2011;
Lo sgombero è distinto dal procedimento discrezionale di destinazione del bene e non ne presuppone la previa conclusione. La liberazione dell’immobile costituisce un potere-dovere autonomo e funzionalmente complementare.
art. 21-octies l. 241/1990
In applicazione di quanto dispone l’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, la natura di atto dovuto del provvedimento di confisca rende comunque irrilevante la censurata violazione delle garanzie partecipative, atteso che il contenuto e la forma del provvedimento conclusivo non avrebbero comunque potuto essere differenti da quelli in concreto assunti.
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento quando, per la natura vincolata dell’atto, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L’ordine di sgombero di un immobile confiscato in via definitiva è un atto vincolato e dovuto, funzionalmente collegato alla confisca e diretto a rendere il bene disponibile per il patrimonio indisponibile dello Stato e per le successive finalità pubbliche.
- L’esercizio del potere di sgombero non è subordinato alla previa individuazione della destinazione concreta del bene: la liberazione materiale dell’immobile e la successiva scelta del suo uso sono attività distinte, rispettivamente vincolata e discrezionale.
- Nel giudizio sull’ordine di sgombero conseguente a confisca definitiva non occorre comparare nuovamente l’interesse pubblico con quello degli occupanti, neppure quando siano dedotte condizioni di salute particolarmente gravi; la ponderazione è già stata effettuata dal legislatore.
- L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità dell’ordine di sgombero vincolato quando la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell’atto, secondo l’art. 21-octies l. 241/1990.
- Il termine concesso per il rilascio spontaneo di un immobile confiscato è irragionevole solo se risulti concretamente incongruo; la sua congruità va valutata anche considerando che non deve impedire l’impugnazione dell’atto o la richiesta di tutela cautelare.
Sgombero di immobile confiscato in via definitiva
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro l’ordinanza di sgombero n. 68902 del 27 ottobre 2023, emessa dall’Agenzia nazionale amministrazione e destinazione beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per un immobile a Melendugno. Il bene era stato confiscato nel procedimento di prevenzione n. 22/2015 con decreto del Tribunale ordinario di Lecce, divenuto definitivo dopo la sentenza della Corte di cassazione del 6 giugno 2019.
Censure della ricorrente
La ricorrente ha contestato l’ordine deducendo carenze istruttorie, travisamento, irragionevolezza e sproporzione, in ragione delle proprie patologie e dell’invalidità riconosciuta all’80%. Ha inoltre lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’incongruità dei 120 giorni concessi per lasciare spontaneamente l’immobile. In replica alla relazione ministeriale ha dichiarato di essere estranea a contesti mafiosi, di essere stata condannata per riciclaggio e di avere proposto appello, con discussione fissata per il 24 aprile 2026 e decisione prevista per il 15 maggio 2026.
Natura e funzione dell’ordine di sgombero
La Sezione richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011 e dell’art. 823, comma 2, c.c., lo sgombero del bene confiscato è un atto vincolato e dovuto. La confisca imprime al bene una connotazione pubblicistica e lo assoggetta a un vincolo di destinazione che non consente di sottrarlo, neppure temporaneamente, alle finalità pubbliche.
Lo sgombero costituisce un potere-dovere autonomo rispetto al procedimento con cui l’Amministrazione sceglie la concreta destinazione del bene. La liberazione dell’immobile non è subordinata alla previa adozione dell’atto di destinazione: il primo intervento è vincolato, mentre la scelta dell’uso sociale o istituzionale è discrezionale e distinta.
Condizioni di salute e ponderazione degli interessi
La Sezione esclude che nel procedimento di sgombero occorra una nuova comparazione tra l’interesse pubblico alla disponibilità del bene e l’interesse privato alla permanenza nell’abitazione. Il bilanciamento è già stato compiuto dal legislatore, che ha attribuito prevalenza alle finalità di contrasto alla criminalità organizzata e di destinazione pubblica dei beni confiscati. La concreta scelta della destinazione è estranea al giudizio sull’ordinanza di sgombero.
Secondo l’orientamento richiamato, gli occupanti non hanno una posizione giuridica meritevole di tutela né rispetto all’an né rispetto al momento della consegna. La conclusione vale anche quando siano dedotte condizioni di salute particolari, pur umanamente comprensibili.
Partecipazione procedimentale e termine di rilascio
La mancata comunicazione di avvio non comporta l’illegittimità dell’ordine. In ragione della natura vincolata dell’atto, la partecipazione della destinataria non avrebbe potuto modificarne il contenuto; trova quindi applicazione l’art. 21-octies l. 241/1990, che rende irrilevante il vizio partecipativo quando il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
È stata respinta anche la censura relativa ai 120 giorni concessi per il rilascio spontaneo. Il termine è stato ritenuto non incongruo, considerata la confisca definitiva, e non ha impedito alla ricorrente di impugnare l’ordinanza o di formulare domanda cautelare.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita.
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