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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35485/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

L'istanza riguarda un'ordinanza di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società e l'aveva condannata alle spese in favore, tra gli altri, della parte assistita dal difensore istante. Il difensore ha chiesto la correzione di errore materiale perché, nel dispositivo, la condanna alle spese era stata intestata alla sola parte assistita anziché anche al suo procuratore dichiaratosi antistatario; inoltre, nel dispositivo era indicata la parte femminile con il riferimento a "per la seconda" invece che "per il secondo". La richiesta è stata ritualmente notificata alle altre parti. La Corte ha esaminato l'istanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha ritenuto che la fattispecie fosse correggibile ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 31033/2019.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ordinato la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 41077/21 sostituendo le parole "Sebastiana Nicolosi" con "Filippo Pietro Prizzi, difensore di Sebastiana Nicolosi, dichiaratosi antistatario" e correggendo inoltre l'espressione "per la seconda" in "per il secondo". Ha disposto che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non vi è una decisione di merito sulla controversia originaria, ma solo la correzione formale del provvedimento precedente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la trattazione in camera di consiglio non partecipata della proposta del relatore e la comunicazione alle parti nel procedimento incidentale esaminato.

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    È ritenuto applicabile alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di legittimità.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è emendabile quando la rettifica non incide sul contenuto decisorio ma si limita a rendere coerente il testo con quanto già statuito.
  • La correzione può riguardare anche l'indicazione del soggetto a favore del quale vengono liquidate le spese, se dal provvedimento emerge con chiarezza che la condanna avrebbe dovuto riferirsi al difensore dichiaratosi antistatario anziché alla sola parte assistita.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale, la Corte può disporre la rettifica del dispositivo e l'annotazione sulla copia originale del provvedimento senza riaprire il merito della controversia originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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