Cassazione Penale, Ordinanza n. 13949/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei requisiti minimi di specificità e correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 settembre 2024, articolando un solo motivo, definito nel provvedimento come stringato e volto a denunciare un vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto generica: non conteneva una concreta pertinenza censoria, non formulava puntuali richieste né indicava le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno, e non svolgeva una critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata. In sostanza, il ricorso non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, c.p.p.
L'impugnazione deve contenere motivi specifici e una chiara indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento delle doglianze; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.
art. 591, comma 1, c.p.p.
L'inosservanza dei requisiti formali e di contenuto dell'atto di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, puntuale e correlato alla motivazione della decisione impugnata; una doglianza meramente generica non è idonea a investire il sindacato di legittimità.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico: occorre indicare quali passaggi della sentenza sarebbero illogici o carenti, con riferimento a precisi dati di fatto e ragioni di diritto.
- L'assenza di una critica analitica della decisione impugnata e di richieste chiaramente formulate impedisce al giudice di legittimità di individuare l'oggetto del controllo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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